DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 169 del 25.05.2021 -Campionato Serie D – Delibera – BRINDISI FOOTBALL CLUB – AZ PICERNO S.R.L.

BRINDISI FOOTBALL CLUB - AZ PICERNO S.R.L.

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire dalla S.S.D. BRINDISI FC - a seguito di preannuncio tempestivo ma che, tuttavia, non veniva trasmesso al sodalizio avversario - con il quale si deduceva l'irregolarità della gara e se ne chiedeva la ripetizione per presunto errore tecnico dell'arbitro; - rilevato che il medesimo preannuncio risulta inoltrato a mezzo PEC il giorno lunedì 24 maggio alle ore 13.10, inutilmente decorso il termine - previsto dal C.U. 189/A sull'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro gare della fase regolare del campionato Serie D della LND (stagione sportiva 2020/2021) - delle ore 12.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolto la gara;

P.Q.M.

1) dichiara inammissibile il reclamo, poiché tardivo; 2) delibera di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: S.S.D. BRINDISI FC - AZ PICERNO S.r.l. 0 - 1; 3) di addebitare sul conto della S.S.D. BRINDISI FC la tassa di reclamo.

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