DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 07.10.2020 -Campionato Serie D – Delibera – MARINA DI RAGUSA – LICATA CALCIO

MARINA DI RAGUSA - LICATA CALCIO

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. LICATA CALCIO con il quale si richiede che venga inflitta alla ASD MARINA DI RAGUSA la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 1 e comma 5, lettera a) del C.G.S. FIGC. Secondo la ricostruzione della società reclamante, il calciatore SCHISCIANO SIMONE, nato il 04/03/1998, presente in distinta con il n. 8 ed effettivamente impiegato dal 1' minuto della gara in oggetto, non avrebbero avuto titolo a parteciparvi, in quanto sprovvisto di regolare tesseramento presso la suddetta società; - lette le controdeduzioni inviate dalla ASD MARINA DI RAGUSA, con le quali NON si contestano i fatti descritti dalla società reclamante ma se ne afferma l'imputabilità a circostanze impreviste, che tuttavia risultano poco conferenti; - letta la dichiarazione del 29 settembre 2020 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che "il calciatore SCHISCIANO SIMONE, nato il 04/03/1998, risulta essere svincolato dalla ASD Marina di Ragusa a far data dall'1 luglio 2020.".

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla ASD MARINA DI RAGUSA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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