DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 16.11.2020 -Campionato Serie D – Delibera – CANNARA – PIANESE S.R.L.S.S.D.

CANNARA - PIANESE S.R.L.S.S.D.

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla U.S. PIANESE S.R.L.S.S.D. e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la conseguente ripetizione, poiché l'Arbitro sarebbe incorso in errore tecnico, avendo comminato un provvedimento di espulsione ai danni del proprio calciatore n. 10, ZINI ANDREA, nonostante il relativo fallo - l'aver colpito con un pugno alla schiena un calciatore avversario - fosse stato commesso dal diverso calciatore del proprio sodalizio, vale a dire il n. 8, GHINI NICOLA; - rilevato che già all'atto di deposito del preannuncio la reclamante allegava, a riprova delle proprie affermazioni, un link al filmato della partita, la cui trasmissione era debitamente autorizzata e che ai sensi dell'art. 61, comma 2, CGS, codesto giudice sportivo ha piena facoltà di utilizzare quale mezzo di prova volto a dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale espulso soggetto diverso dall'autore dell'infrazione; - rilevato che, peraltro, anche il direttore di gara, ha inoltrato un supplemento di rapporto con il quale afferma che il fallo da lui sanzionato con provvedimento disciplinare di espulsione a carico del calciatore n. 10 della U.S. PIANESE S.R.L.S.S.D., ZINI ANDREA, è stato in realtà commesso dal calciatore n. 8, GHINI NICOLA, del medesimo sodalizio; - rilevato che con proprio C.U. 46 del 4 novembre 2020, codesto giudice sportivo ha irrogato la sanzione di "squalifica per tre gare effettive" a carico del calciatore GHINI NICOLA della U.S. PIANESE S.R.L.S.S.D. "per avere, a gioco in svolgimento ma con il palone lontano, colpito un calciatore avversario con un pungo alla schiena (RAA)" - considerato che nella fattispecie di cui è causa si è concretizzato uno scambio di persona che non ha influito sul regolare svolgimento della gara ovvero ai fini dell'omologazione del risultato ottenuto sul campo, nè si è riflesso sul provvedimento sanzionatorio irrogato da codesto giudice che, attraverso l'esame dei mezzi di prova a sua disposizione, sono stati correttamente rivolti a carico dell'autore materiale della condotta illecita,.

P.Q.M.

Dispone: - respingere il reclamo; - di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-0; - di addebitare il contributo reclamo sul conto della U.S. PIANESE S.R.L.S.S.D.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it