DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 96 del 28.01.2021 -Campionato Serie D – Delibera – gara del 17/ 1/2021 FRANCAVILLA – REAL AVERSA 1925

gara del 17/ 1/2021 FRANCAVILLA - REAL AVERSA 1925

Il Giudice Sportivo:

- letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dal FRANCAVILLA, con il quale si chiede sia inflitta al REAL AVERSA 1925 la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull'impiego dei calciatori "giovani"; - lette le memorie difensive fatte pervenire al REAL AVERSA 1925 a mezzo delle quali non si contesta la circostanza ma si insiste sulla sua ininfluenza sulla gara; - esaminato il rapporto di gara e rilevato che dalla distinta ufficiale del REAL AVERSA 1925 risultano schierati nella formazione iniziale, ai fini che qui rilevano:  1 calciatore nato dopo il 1° gennaio 1999, il n. 7 Ziello Alessio 1 calciatori nati dopo il 1° gennaio 2000, il n. 11 Messina Antonio  1 calciatore nato dopo il 1° gennaio 2001, il n. 3 Mariani Daniele  1 calciatore nato dopo il 1° gennaio 2002, il n. 1 Papa Raffaele. - rilevato che, al 26° del secondo tempo l'ASD REAL AVERSA 1925 procedeva alla sostituzione del n. 3, Mariani Daniele (classe 2001) con il n. 18 Pagliuca Giuseppe (classe 2000) - rilevato che la sostituzione effettuata al 26° del secondo tempo determinava la violazione dell'obbligo d'impiegare, per l'intera durata della gara, almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 2001 e 1 nato dopo il 1° gennaio 2002, così come previsto dal C.U. n. 1, stagione sportiva 2020/2021 del Dipartimento Interregionale, alla lett.b) e che solo con la successiva sostituzione, avvenuta al 36° del secondo tempo, del n. 7 Ziello Alessio (classe 1999) con il n. 14 Lanzillo Francesco (classe 2001) si ripristinava il rispetto della norma

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere al REAL AVERSA 1925 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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