2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 011 CSA del 4 novembre 2020 (A.S.D. Carbonia Calcio 1939) N. 014/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 011/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 014/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 011/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa Presidente
Paolo Del Vecchio Componente relatore
Fabio Di Cagno Componente
Franco Granato Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero RG 014/CSA/2020-2021 proposto dalla società A.S.D. Carbonia Calcio 1939 avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Palombi Cristiano seguito gara Team Nuova Florida 2005/Carbonia Calcio del 18.10.2020;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 27.10.2020 l’Avv. Paolo Del Vecchio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con decisione pubblicata mediante C.U. n. 37/DIV del 21.10.2020, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, infliggeva al calciatore Palombi Cristiano, tesserato
per la A.S.D. Carbonia Calcio 1939, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, colpito un giocatore avversario con una gomitata al volto”.
Dal rapporto arbitrale si evince che al minuto 48 del secondo tempo regolamentare il calciatore Palombi Cristiano è stato espulso dal Direttore di Gara per aver colpito a gioco fermo con una gomitata al petto un calciatore avversario.
Avverso tale decisione la società A.S.D. Carbonia Calcio 1939 ha proposto reclamo ritenendo la sanzione inflitta eccessivamente gravosa, ossia sproporzionata.
Il reclamo proposto nell’interesse del calciatore Palombi Cristiano, tesserato per la A.S.D. Carbonia Calcio 1939, va accolto per le seguenti considerazioni in
CONSIDERATO IN DIRITTO
In riferimento alla squalifica per 3 giornate effettive di gara, il calciatore Palombi Cristiano, la reclamante ha dedotto l’eccesiva gravosità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo chiedendo, per l’effetto, la degradazione della condotta ascritta in capo al proprio tesserato da violenta ad antisportiva, con conseguente riduzione delle giornate di squalifica comminate dal Giudice Sportivo.
Ritiene questa Corte Sportiva d’Appello, visti gli atti di gara, che la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta nei confronti del calciatore Palombi Cristiano debba essere riformata in ottemperanza al principio di proporzionalità.
In particolare questa Corte, ricostruita la dinamica dell’episodio che ha portato all’espulsione del calciatore Palombi Cristiano al 48’ minuto del secondo tempo regolamentare, ritiene che sia stata riportata nella decisione di primo grado, per un mero disguido, una condotta leggermente diversa da quella “refertata” dal direttore di gara, il quale aveva parlato di “gomitata al petto di media intensità” che non aveva lasciato conseguenze al calciatore avversario. Il Giudice sportivo, nel comminare le tre giornate di squalifica, parla di “gomitata al volto”, cosa ben diversa e molto più grave.
Pertanto si ritiene che la condotta perpetrata dal tesserato della società reclamante non debba essere configurata come “aggressiva” bensì come “gravemente antisportiva”, dovendosi quindi ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
Infatti, per quanto concerne la determinazione della misura delle sanzioni, le disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva precisano che “Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.
Il Nuovo Codice della Giustizia Sportiva prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente.
Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti.
In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF)
Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).
Nel caso de quo ai fini della più mite qualificazione della condotta a “gravemente antisportiva” concorrono l’assenza di conseguenze derivanti dall’azione perpetrata dal calciatore Palombi e la singolarità della stessa, per lo più ascrivibile ad un particolare momento di foga agonistica.
P.Q.M.
accoglie il reclamo, e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.