DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 15.09.2016 – Coppa Italia – Delibera – SPORTING CLUB TRESTINA – PIANESE A.S.D.
SPORTING CLUB TRESTINA - PIANESE A.S.D.
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo del 29 agosto 2016 proposto dalla D.S.C. TRESTINA ASD, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore ZAGAGLIONI JACOPO tesserato per la USPIANESE ASD; - rilevato che al calciatore summenzionato, all'epoca tesserato per la medesima società, è stata comminata la squalifica per una gara per "doppia ammonizione", di cui al C.U. n. 4 del 9 ottobre 2015 emesso dalla FIGC-LND-Dipartimento Interregionale, per le gare della Coppia Italia Serie D disputate il 30.9.2016 e il 7.10.2016; - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nella Coppa Italia Serie D 2015/2016, essendo quella del 30 settembre 2015 l'ultima gara disputata dalla US PIANESE ASD, eliminata con il punteggio di 5-0 dalla Colligiana; - rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nel corso della Coppa Italia di Serie D 2015/16 essendo stato il calciatore ZAGAGLIONI JACOPO inserito in distinta nella gara Città di Castello - Pianese del 21 agosto 2016, e regolarmente impiegato nella gara di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, commi 3 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare;
P.Q.M.
Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla US PIANESE ASD la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.