DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 20.10.2016 -Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 24/ 9/2016 ROCCELLA – FRANCAVILLA
gara del 24/ 9/2016 ROCCELLA - FRANCAVILLA
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo proposto dalla società ROCCELLA in data 27/09/2016 e notificato in data 30/09/2016 con il quale si deduceva la posizione irregolare, nella gara suindicata, del calciatore DE SANTIS VINCENZO tesserato per la società FRANCAVILLA; - rilevato che al calciatore summenzionato è stata comminata la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infr), di cui al C.U. n. 87 del 18/04/2016 Stagione Sportiva 2015/2016, pubblicato dal Dipartimento Interregionale; - rilevato che la suddetta squalifica non è stata scontata nel Campionato Nazionale Juniores 2015/2016, essendo quella del 16/04/2016 l'ultima gara disputata dalla società di appartenenza; - rilevato che il calciatore ai sensi dell'art. 22, comma 6, del C.G.S., non aveva titolo a partecipare alla gara di cui all'epigrafe;
P.Q.M.
Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla società FRANCAVILLA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.