DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 25.01.2017 – Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 21/ 1/2017 CASTELFIDARDO – CITTA DI FOLIGNO 1928 SRL

gara del 21/ 1/2017 CASTELFIDARDO - CITTA DI FOLIGNO 1928 SRL

Il Giudice Sportivo,

- rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società CITTA DI FOLIGNO 1928 SRL entro il tempo regolamentare di attesa; - considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo alcuna giustificazione; - rilevato che il CITTA DI FOLIGNO 1928 SRL risulta essere rinunciatario già in tre precedenti occasioni (CU n.37 del 14/12/2016, CU n.44 dell' 11/01/2017, CU n.47 del 18/01/2017); - rilevato, altresì, che alla quarta rinuncia consegue, quale sanzione, l’esclusione dal campionato così come previsto dal comma 5° dell’art. 53 NOIF e, a titolo di sanzione pecuniaria, quella di cui al comma 9° del citato art. 53 NOIF; - visti gli artt. 17 CGS e 53 NOIF

P.Q.M.

si dispone di: 1) comminare alla società CITTA DI FOLIGNO 1928 SRL la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 2) escludere il CITTA DI FOLIGNO 1928 SRL dal campionato di competenza; 3) comminare al CITTA DI FOLIGNO 1928 SRL la sanzione pecuniaria di € 5.000,00.

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