DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 08.02.2017 – Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 6/ 2/2017 A.V. HERCULANEUM 1924 – AGROPOLI
gara del 6/ 2/2017 A.V. HERCULANEUM 1924 - AGROPOLI
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall'Arbitro al 28° minuto del primo tempo sul punteggio di 3-0 a favore della società A.V. HERCULANEUM 1924, perché la società AGROPOLI, a seguito dell'infortunio occorso a n.3 propri calciatori, si è venuta a trovare con sei calciatori; - considerato che la società AGROPOLI già si era presentata in 9 unità e non disponeva di ulteriori sostituti; - considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per qualsiasi motivo ad avere meno di sette calciatori partecipanti al gioco, come previsto dalla regola 3 del Gioco del calcio e dall'art.73, comma 2 delle N.O.I.F.; - considerato che a tale condotta corrisponde la sanzione con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 così come previsto dall'art.17 del C.G.S.; - atteso che deve essere oggettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara la società AGROPOLI;
P.Q.M.
Delibera: 1) di comminare alla società AGROPOLI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0.