DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 08.05.2017 – Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 6/ 5/2017 VIRTUSVECOMP VERONA – PONTE S.P. ISOLA SSD AR
gara del 6/ 5/2017 VIRTUSVECOMP VERONA - PONTE S.P. ISOLA SSD AR
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo proposto e notificato dalla società VIRTUSVECOMP VERONA in data 8/5/2017 con il quale si deduce la posizione irregolare, nella gara in oggetto, del calciatore BONETALLI ALESSANDRO tesserato per la società PONTE S.P. ISOLA SSD ARL; - rilevato che al calciatore summenzionato è stata comminata la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infr), con CU n.90 del 2/5/2017 pubblicato dal Dipartimento Interregionale; - rilevato che detta squalifica non è stata scontata; - tenuto conto che ai sensi dell'art.22 comma 6 del CGS, il calciatore BONETALLI ALESSANDRO non aveva titolo a partecipare alla gara di cui in epigrafe;
P.Q.M.
Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla società PONTE S.P. ISOLA SSD ARL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.