DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 23.11.2017 -Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 21/10/2017 TARANTO F.C. 1927 S.R.L. – GRAVINA SOC.COOP.S DIL.

gara del 21/10/2017 TARANTO F.C. 1927 S.R.L. - GRAVINA SOC.COOP.S DIL.

Il Giudice Sportivo,

esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla società GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL., correttamente notificato alla società TARANTO F.C. 1927 S.R.L., con il quale si deduceva la posizione irregolare del calciatore sig. Dettoli Luca nato il 26/04/2001 il quale era da ritenersi irregolare in quanto non avrebbe scontato validamente 1 giornata di squalifica ricevuta dopo il termine dell'ultima giornata del Campionato Nazionale Under 17 di Lega Pro con CU n.118 del 26/04/2017 del Settore Giovanile Scolastico di Roma. A sostegno del reclamo la società GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. deduceva in punto di diritto la violazione dell'art. 22 CGS comma 3 e 6. Tanto premesso il reclamo è infondato: - dagli accertamenti eseguiti da questo Giudice Sportivo, considerato che il tesserato in questione non ha cambiato società ed è nato il 26/04/2001 si può desumere che il ragazzo poteva ben essere convocato già in prima squadra per la prima giornata del Campionato Nazionale di Serie D, così come previsto dall'art.22 comma 6, ultimo capoverso; - considerato che tale prima giornata è stata disputata in data 03/09/2017 (prima dell'inizio del Campionato Nazionale Juniores) e che il suddetto non ha effettivamente preso parte a tale gara

P.Q.M.

1) rigetta il reclamo proposto dalla società GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.; 2) convalida il risultato della gara TARANTO F.C. 1927 S.R.L. - GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. conclusasi con il punteggio 2-1; 3) dispone che la tassa di reclamo sia addebitata sul conto della società reclamante.

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