DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 29.03.2018 -Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 10/ 3/2018 CALCIO LECCO 1912 S.R.L. – OLGINATESE
gara del 10/ 3/2018 CALCIO LECCO 1912 S.R.L. - OLGINATESE
Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla società CALCIO LECCO 1912 S.R.L., con il quale si deduceva la posizione irregolare del calciatore Sala Riccardo della società OLGINATESE nato il 3/2/1999 il quale avrebbe partecipato come calciatore squalificato alla gara in oggetto; - esaminata la memoria difensiva avverso il reclamo della società OLGINATESE con la quale si controdeduceva e contestava il reclamo della società CALCIO LECCO 1912 S.R.L., sostenendo che il calciatore effettivamente squalificato per recidività in ammonizioni era il calciatore Sala Riccardo, ma non quello nato il 3/2/1999 matricola 5057481, ma quello nato il 16/5/1999 con matricola 5051192. Tanto premesso il reclamo è infondato: - dagli accertamenti eseguiti da questo Giudice Sportivo, dalla disamina degli atti di gara, effettivamente il calciatore in posizione irregolare non era Sala Riccardo nato il 3/2/1999 (matricola 5057481),ma Sala Riccardo nato il 16/5/1999 (matricola 5051192) il quale, come verificato, non partecipava alla disputa della gara in oggetto. Trattasi dunque di un caso di omonimia.
P.Q.M.
1) rigetta il reclamo proposto dalla società CALCIO LECCO 1912 S.R.L.; 2) convalida il risultato della gara CALCIO LECCO 1912 S.R.L. - OLGINATESE conclusasi con il punteggio 0-1; 3) dispone che la tassa di reclamo sia addebitata sul conto della società reclamante.