DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 12.09.2018 – Coppa Italia – Delibera – BASTIA 1924 – CANNARA

BASTIA 1924 - CANNARA

Il Giudice Sportivo:

- letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dall' ASD CANNARA, con il quale si chiede sia inflitta all'A.C.D. BASTIA 1924 la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull'impiego dei calciatori "giovani"; - rilevato che l'A.C.D. BASTIA 1924 è scesa in campo con 5 calciatori nati dal 1º gennaio 1998, ma nel corso del secondo tempo l'A.C.D. BASTIA 1924 procedeva alla sostituzione di tre calciatori e più precisamente: " al 12' del secondo tempo, il n. 8 De Juliis Niccolò (classe 1998) con il n. 18 Boldini Lorenzo (classe 1992); " al 17' del secondo tempo, il n. 2 Muzhani Pietro (classe 2000) con il n. 14 Mammoli Matteo (classe 1996); " al 20' del secondo tempo, il n. 11 Bura Davide (classe 1995) con il n. 16 Piergentili Alessio (classe 1999); - rilevato che la sostituzione effettuata al 17' del secondo tempo determinava la violazione dell'obbligo d'impiegare, per l'intera durata della gara, almeno un calciatore nato dal 1º gennaio 2000, così come previsto dal C.U. n. 1, lettera c) del Comitato Interregionale.

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere all' A.C.D. BASTIA 1924 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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