DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 13.03.2019 -Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 13/10/2018 GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. – ROCCELLA
gara del 13/10/2018 GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. - ROCCELLA
Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.23 del 7.11.2018; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società GRAVINA e con il quale si deduceva l'irregolare partecipazione alla gara del calciatore AIELLO VITTORIO nato a Locri il 19.6.2002 da parte della società ROCCELLA in quanto, al momento della gara, in posizione irregolare di tesseramento e si chiedeva la vittoria con il punteggio di 3-0; - ritenuto preliminarmente da codesta autorità, al fine di definire la questione relativa alla posizione del tesseramento del calciatore, di trasmettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti per quanto di competenza ai sensi dell'art.47 co.3 lett.b) CGS; - notificata in data 6.3.2019 la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti con la quale veniva dichiarato valido ed operante il tesseramento del calciatore minorenne AIELLO VITTORIO in favore della società ROCCELLA con decorrenza 17.10.2018; - considerato quindi che la gara in epigrafe è stata disputata il 13.10.2018 ed il calciatore AIELLO VITTORIO non aveva titolo a prendere parte alla gara; - considerato che a tale condotta corrisponde, a carico della società ROCCELLA, la sanzione di cui all'art.17 co.5 lett.a) CGS;
P.Q.M.
Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla società ROCCELLA la punizione sportiva della perdita della gara GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL - ROCCELLA con il punteggio di 3-0; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.