DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 13.03.2019 -Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 9/ 2/2019 AVEZZANO CALCIO AR.L. – CASTELFIDARDO
gara del 9/ 2/2019 AVEZZANO CALCIO AR.L. - CASTELFIDARDO
Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società CASTELFIDARDO, osserva: - la società reclamante chiedeva che alla società AVEZZANO CALCIO AR.L. venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art.17, co.5, lettera a) del CGS, per avere un proprio calciatore, PRESUTTI LORENZO MARIA, preso parte alla gara di cui all'oggetto nonostante il medesimo fosse stato squalificato per una gara con Comunicato Ufficiale n. 52 del 6.2.2019. Il reclamo è fondato e deve essere, pertanto, accolto: - dall’esame degli atti (referto arbitrale della gara S.Nicolo Notaresco SRL - Avezzano Calcio AR.L. del 2.2.2019) al calciatore risultava essere stata comminata l'espulsione per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco, sanzione che non aveva ancora scontato all’atto della partecipazione alla gara di cui all'oggetto; - considerato che ai sensi dell’art.22 co.2 CGS le squalifiche devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale e che nel caso di specie essendo stato il Comunicato pubblicato il 6.2.2019 la squalifica doveva essere scontata dal giorno successivo alla pubblicazione e, dunque, durante la gara del 9.2.2019; - tenuto conto che l’art.17 co.5 lett. A) CGS dispone che alla società la quale fa partecipare alla gara calciatore squalificato debba essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara;
P.Q.M.
Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla società AVEZZANO CALCIO AR.L. la punizione sportiva della perdita della gara AVEZZANO CALCIO AR.L. - G.S.D. CASTELFIDARDO con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.