DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 13.02.2020 – Coppa Italia – Delibera – SANREMESE CALCIO S.R.L. – FOLGORE CARATESE A.S.D.

SANREMESE CALCIO S.R.L. - FOLGORE CARATESE A.S.D.

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. FOLGORE CARATESE ASD, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore GAGLIARDINI ALEX tesserato per la S.S.D. SANREMESE CALCIO; - letta le controdeduzioni difensive fatte pervenire dalla S.S.D. SANREMESE CALCIO, con cui si eccepisce la carenza del potere di rappresentanza processuale della società reclamante, la buona fede della società resistente, nonché l'avvenuta estinzione della sanzione comminata ex art. 40 CGS. - lette le successive note difensive e di replica depositate dalle due società e visionata l'ulteriore documentazione allegata. - rilevata la manifesta infondatezza e inconferenza delle eccezioni diparte resistente. - rilevato che al calciatore GAGLIARDINI ALEX, all'epoca tesserato per l'AQUILA CALCIO 1927 SRL, è stata comminata all'esito della gara della Coppa Italia LND, AVEZZANO CALCIO ARL - AQUILA CALCIO 1927 SRL del 28 agosto 2016, la squalifica per una gara per recidiva in ammonizione di cui al C.U. n. 8 del 2 settembre 2016, emesso dal Dipartimento Interregionale - LND; - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nella Coppa Italia LND 2016/17, non avendo il l'AQUILA CALCIO 1927 SRL, guadagnato l'accesso alle fasi successive del torneo, né tantomeno nella successiva stagione sportiva 2017/18 in cui il calciatore risultava tesserato dapprima per lo C.S. SCANDICCI 1908 e successivamente per l'AQUILA CALCIO 1927 SRL, ma non prendeva parte a nessuna gara di Coppa Italia LND, poiché entrambi i sodalizi, nel momento in cui tesseravano il calciatore risultavano già eliminati dalla competizione; - rilevato che nella stagione sportiva 2018/2019 il calciatore GAGLIARDINI ALEX risultava tesserato per la U.S.D. FOLLONICA GAVORRANO con cui prendeva parte a tutte e 3 le gare disputate dal sodalizio nella Coppa Italia LND 2018/2019, mentre il successivo trasferimento al A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI avveniva quando la società era già stata eliminata dalla medesima competizione; - rilevato che la medesima squalifica non è stata scontata nemmeno nella presente stagione sportiva, avendo il calciatore GAGLIARDINI ALEX preso parte a tutte le gare di Coppa Italia LND 2019/20 disputate S.S.D. SANREMESE CALCIO, inclusa quella in epigrafe, alla quale il medesimo, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 4, e 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, non aveva titolo a partecipare;

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla S.S.D. SANREMESE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare il contributo di reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it