DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 30.01.2020 -Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 11/ 1/2020 CALCIO CALDIERO TERME – LEVICO TERME
gara del 11/ 1/2020 CALCIO CALDIERO TERME - LEVICO TERME
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società CALCIO CALDIERO TERME, osserva: - la società reclamante chiedeva che alla società LEVICO TERME venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi e per l'effetto dell'art.10, co.6, lettera a) del CGS, per avere la suddetta schierato un proprio calciatore (Benedetti Nicolò) durante la gara nonostante inviso dalla sanzione della squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione come da C.U. n.45 dell'8.1.2020. Il reclamo risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto: - dall’esame degli atti (referto arbitrale della gara LEVICO TERME - VILLAFRANCA VERONESE del 4.1.2020) al calciatore risultava essere stata comminata ammonizione e, dunque, per il medesimo scattava la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infr), così come correttamente riportato nel C.U. n.45 dell'8.1.2020, sanzione che il predetto non aveva ancora scontato all'atto di partecipazione alla gara di cui all'oggetto; - considerato che ai sensi dell’art.21 co.1 CGS le squalifiche devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale e che nel caso di specie dall'8.1.2020 all'11.1.2020 la società LEVICO TERME non ha disputato alcuna gara; - tenuto conto che l'art.10 co.6 lett. a) CGS dispone che alla società la quale fa partecipare alla gara un calciatore squalificato debba essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara;
P.Q.M.
Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla società LEVICO TERME la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare il contributo.