F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 017 CSA del 24 novembre 2020 (S.P.A.L. S.rl.) N. 021/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 017/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 021/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 017/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli                             Presidente

Alfredo Maria Becchetti              Componente

Paolo Tartaglia                           Componente relatore

Antonio Cafiero                         Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 021/CSA/2020-2021, proposto dalla società S.P.A.L. s.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Castro Lucas Nahuel seguito gara Reggina/S.P.A.L. del 01.11.2020, rappresentata e difesa dagli avv. Luciano Ruggiero Malagnini e Claudia Renzulli per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 59 del 3/11/2020;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 19/11/2020 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale della ricorrente avv. Malagnini;

FATTO E DIRITTO

La S.P.A.L. s.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra REGGINA e S.P.A.L. s.r.l. dell’1/11/2020, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha comminato al calciatore Castro Lucas Nahuel la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, al 47 del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione irrogata da tre a due giornate la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha affermato che la sanzione comminata al calciatore Castro era eccessivamente afflittiva in quanto non si sarebbe trattato di condotta violenta non ravvisandosi i caratteri della volontarietà o della premeditazione.

A supporto di tali affermazioni la ricorrente ha richiamato alcune precedenti decisioni della Corte. La Corte rileva che il ricorso proposto da parte della ricorrente risulta infondato in quanto il comportamento assunto da parte del Castro, anche sulla scorta del referto arbitrale, non può qualificarsi come meramente antisportivo, ma va, invece, considerato come condotta violenta essendo avvenuto a giuoco fermo. Né i precedenti richiamati giovano alla ricorrente in quanto inconferenti. Essa pertanto ritiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo vada confermata con riferimento all’episodio contestato al tesserato Castro

P.Q.M.

 

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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