F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 024 del 4 dicembre 2020 (Benevento Calcio) N. 020/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 024/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 020/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 024/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Piero Sandulli Presidente
Alfredo Maria Becchetti Componente relatore
Paolo Tartaglia Componente
Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero RG 20/CSA/2020-2021, proposto dalla società Benevento Calcio 1912 S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Eduardo Chiacchio del Foro di Napoli, per la riforma della decisione Giudice Sportivo Nazionale di cui al Com. Uff. n. 93 del 3 novembre 2020.
Visto il reclamo e i relativi allegati; V
isti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 19 novembre 2020, il Dott. Al- fredo Maria Becchetti;
Sentito l’Avv. Giampaolo Calò;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata decisione, come da Com. Uff. n. 93 del 3 novembre 2020, il Giudice Spor- tivo Nazionale c/o la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha irrogato nei confronti del Sig. Gianluca Caprari, calciatore tesserato per il Benevento Calcio 1912 S.r.l., la squalifica
per due giornate di gara per avere, al 27° del secondo tempo della gara Hellas Verona / Be- nevento del 2 novembre 2020 ..a giuoco fermo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, proferito un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di Gara.
Nel rapporto del Quarto Ufficiale di Gara, Sig. Manuel Volpi, viene indicata la frase proferi- ta dal Caprari.
Con reclamo inviato a mezzo pec in data 10 novembre 2019 la ricorrente contesta l’eccessiva gravosità delle sanzioni irrogate in relazione al comportamento assunto dal cal- ciatore Gianluca Caprari nei confronti degli Ufficiali di Gara.
In particolare la ricorrente ritiene che debba considerarsi non “ingiuriosa” la frase proferita dal calciatore nei confronti del Quarto Ufficiale bensì meramente irriguardosa e priva di qualsiasi intento lesivo del prestigio e dell’onorabilità dell’Ufficiale di Gara e chiede altresì di voler considerare le circostanze attenuanti per lo stato di estrema tensione caratterizzante quel determinato frangente.
La ricorrente, a sostegno di quanto sopra esposto, richiama precedenti decisioni di questa Corte in ordine a fatti analoghi e chiede, in accoglimento del reclamo, la riduzione da 2 ad 1 giornata di gara la squalifica inflitta al calciatore o, in subordine, la commutazione della sanzione da una giornata in ammenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, considerando la condotta assunta dal calciatore Gianluca Caprari riconducibile al- la fattispecie di cui all’art. 36, par. 1, lett. a), nonché non equiparabile ai fatti di cui alle pre- cedenti decisioni di questa Corte, ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nei con- fronti del Caprari congrua in relazione ai fatti accaduti e pertanto che la sanzione stessa non possa essere riformata.
respinge il reclamo in epigrafe.
P.Q.M.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.