F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 035 CSA del 17 dicembre 2020 (JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA) N. RG 036/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 035/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. RG 036/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 035/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Piero Sandulli Presidente
Alfredo Maria Becchetti Componente relatore
Daniele Cantini Componente
Antonio Cafiero Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza n. RG 036/CSA/20220-2021, proposto dalla società “Juventus F.C. S.p.A.”, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Chiappero del foro di Torino, per la riforma della decisione Giudice Sportivo Nazionale di cui al Com. Uff. n. 109 del 1° dicembre 2020.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 11 dicembre 2020 il Dott. Alfredo Maria Becchetti; Sentito l’Avv. Luigi Chiappero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata decisione, come da Com. Uff. n. 109 del 1° dicembre 2020, il Giudice Sportivo Nazionale c/o la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha irrogato nei confronti del Sig. Martin Alvaro Borja MORATA, calciatore tesserato per la Juventus F.C. S.p.A., la squalifica per due giornate di gara “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo” in riferimento alla gara Benevento / Juventus del 28 novembre 2020.
Nel rapporto del Direttore di Gara, Sig. Pasqua Fabrizio, viene indicata la frase proferita dal Morata.
Con reclamo inviato a mezzo pec in data 4 dicembre 2020 la ricorrente, pur riconoscendo la prevalenza di quanto riportato nel referto del Direttore di Gara, chiede che venga tenuto conto di determinate circostanze attenuanti in merito al comportamento assunto dal Morata nei confronti dell’arbitro tali da voler considerare quanto dallo stesso pronunciato una mera critica al suo operato priva di ogni mancanza di riguardo o rispetto nei confronti dello stesso. Tra le stesse attenuanti chiede che venga considerata la minor conoscenza della lingua italiana, e pertanto l’effettivo significato e importanza che talune espressioni possano avere, nonché le scuse rappresentate pubblicamente all’arbitro a fine partita.
La ricorrente chiede quindi, in accoglimento del reclamo, la riduzione da due ad una giornata di gara la squalifica inflitta al calciatore anche con aggiunta di un’ammenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, visto l’art. 36 comma 1 del C.G.S., e tenuto conto delle circostanze attenuanti in relazione alla condotta assunta dal calciatore Martin Alvaro Borja MORATA, ritiene, in parziale accoglimento del reclamo, riformare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di € 8.000,00.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.