F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 055 CSA del 7 gennaio 2021 (Cosenza Calcio S.r.l.) N. 040//2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 055/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 040//2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 055/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Piero Sandulli Presidente
Daniele Cantini Componente
Paolo Tartaglia Componente relatore
Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero RG 040/CSA/2020-2021, proposto dal Cosenza Calcio S.r.l, avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Cosenza/Salernitana del 29/11/2020, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Di Cintio per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 78 dell’1/12/2020;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 21.12.2020 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale della ricorrente avv. Serena Angileri in sostituzione dell’Avv. Di Cintio;
FATTO E DIRITTO
Il Cosenza Calcio S.r.l ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra COSENZA e SALERNITANA dell’1.12.2020, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha comminato al Cosenza Calcio s.r.l. la sanzione della ammenda di € 5.000,00“per avere, in contrasto con quanto disposto dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n.102/A del 22 settembre 2020 e dal punto 4 comma 5 circolare n.9 LNPB del 23 settembre 2020, effettuato le sostituzioni utilizzando più delle tre interruzioni di giuoco previste”.
Preliminarmente la ricorrente ha avanzato istanza di riunione del presente procedimento con gli altri recanti numero RG 44/CSA/2020-2021 e 47/CSA/2020-2021 e quella di acquisizione delle immagini televisive relative alla gara.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento dell’ammenda comminata e, in subordine, la riduzione della sanzione, la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare la ricorrente ha sostenuto che il Direttore di gara è incorso in un evidente errore tecnico in quanto non corrisponderebbe al vero il fatto che il Cosenza avrebbe effettuato le sostituzioni superando il numero massimo di interruzioni di giuoco previste. Infatti avrebbe effettuato la prima al minuto 17 del secondo tempo relativa ad un giocatore (Corsi al posto di Vera), la seconda al minuto 31 del secondo tempo relativa a tre giocatori (Sacko al posto di Carretta; Bittante al posto di Petre e Ba al posto di Bruccini) e la terza al minuto 40 del secondo tempo relativa a un giocatore (Kone al posto di Bahlouli).
Ciò contrariamente a quanto sostenuto dall’arbitro che invece ha considerato avvenuta al minuto 32 del secondo tempo e non al minuto 31 la sostituzione del calciatore Bruccini con il calciatore Ba.
La Corte preliminarmente respinge la istanza di riunione dei ricorsi e quella di acquisizione delle immagini televisive relative alla gara, in quanto la fattispecie oggetto del presente reclamo non rientra nei casi previsti dall’ordinamento federale per l’uso del mezzo audiovisivo.
Nel merito ritiene il ricorso infondato in quanto la diversa valutazione sullo svolgimento del fatto rappresentata dalla reclamante non trova riscontro nel referto arbitrale, confermato anche dal supplemento fornito dal IV Ufficiale in tal senso sollecitato dal Giudice Sportivo. Infatti, nel referto emergono con evidenza tutti i momenti ed i soggetti interessati dalle sostituzioni, con riferimenti precisi in ordine al tempo in cui queste hanno avuto luogo.
P.Q.M.
La Corte riunita in camera di consiglio, non accoglie l’istanza di riunione, non ammette le istanze istruttorie formulate e nel merito respinge il ricorso.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.