F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 057 CSA del 7 gennaio 2021 (Cosenza Calcio S.r.l./U.S. Salernitana 1919) N. 047/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 057/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 047/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 057/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli                             Presidente

Daniele Cantini                          Componente

Paolo Tartaglia                           Componente relatore

Carlo Bravi                                Rappresentante A.I.A.

 

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul    reclamo  numero  RG  047/CSA/2020-2021, proposto dal  Cosenza  Calcio

S.r.l, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Di    Cintio 

Avverso decisione merito gara Cosenza/Salernitana del 29/11/2020 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 81 del 5/12/2020; Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 21/12/2020 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale della ricorrente avv. Serena Angileri in sostituzione dell’Avv. Di Cintio e per la società Salernitana l’Avv. Gianmichele Gentile;

FATTO E DIRITTO

Il Cosenza Calcio S.r.l ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra COSENZA e SALERNITANA dell’1/12/2020, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B “dichiara inammissibile, e comunque respinge nel merito il ricorso presentato dalla Soc. Cosenza”(e)”omologa il risultato della gara Cosenza-Salernitana con il punteggio di 0-1”.

Preliminarmente la ricorrente ha avanzato istanza di riunione del presente procedimento con gli altri recanti RG 40 e 44 CSA 2020-2021.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento del risultato della gara e conseguentemente ordinare la ripetizione della gara stessa la ricorrente ha dedotto alcuni motivi, di cui il principale fondato sulla errata applicazione e interpretazione della regolamentazione sulla procedura prevista in tema di sostituzioni dei calciatori e sulla irregolarità della gara.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che il Direttore di gara è incorso in un evidente errore tecnico in quanto non corrisponderebbe al vero il fatto che il Cosenza avrebbe effettuato al minuto 31 del secondo tempo solo due sostituzioni (Sacko al posto di Carretta; Bittante al posto di Petre), mentre la terza (Ba al posto di Bruccini) sarebbe avvenuta al minuto 32 del secondo tempo, ma tutte e te sarebbero avvenute contestualmente al minuto 31.

Ne conseguirebbe l’errata ammonizione del calciatore Ba per essere entrato in campo senza la autorizzazione del Direttore di gara. Con la ulteriore conseguenza che la violazione regolamentare in cui sarebbe incorso il Direttore di gara avrebbe influito sul regolare svolgimento della gara in quanto in quanto il calciatore Ba successivamente è stato espulso per una nuova ammonizione per fallo di gioco. Ciò che non sarebbe avvenuto se non fosse stata erroneamente comminata la prima ammonizione.

A supporto della sua tesi la ricorrente ha richiesto la acquisizione delle riprese televisive relative alla gara.

La Corte preliminarmente respinge la istanza di riunione dei ricorsi e di acquisizione delle immagini televisive relative alla gara, in quanto la fattispecie oggetto del presente reclamo non rientra nei casi previsti dall’ordinamento federale per l’uso del mezzo audiovisivo.

Nel merito ritiene il ricorso inammissibile in quanto va esclusa la competenza del Giudice Sportivo per decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro in applicazione dell’art.65 lettera b) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte riunita in camera di consiglio, non accoglie l’istanza di riunione, non ammette le istanze istruttorie formulate e nel merito dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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