F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 070 CSA del 27 gennaio 2021 (Nandez Acosta Nahitan Michel) N. 074/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 070/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 074/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 070/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli                             Presidente

Lorenzo Attolico                       Componente

Paolo Tartaglia                           Componente relatore

Antonio Cafiero                         Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero RG 074/CSA/2020-2021 proposto dal calc. Nandez Acosta Nahitan Michel avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, ammonizione con  diffida  ed  ammenda  di  €  5.000,00  inflitta  al  reclamante  seguito  gara  Cagliari /Benevento del 6.1.2021 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 133 del 07.01.2021)

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15 gennaio 2021, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

In data 8 gennaio 2021 il calciatore Nandez Acosta Nahitan Michel, tesserato per la società Cagliari Calcio S.p.A, preannunciava reclamo avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, ammonizione con diffida ed ammenda di € 5.000,00, a seguito della gara di cui in epigrafe, e richiedeva la trasmissione degli atti ufficiali.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, il Nandez Acosta Nahitan Michel, con nota trasmessa il 15 gennaio 2021, inoltrava formale rinuncia all’azione.

P.Q.M.

preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe, ex art. 49 comma 6 C.G.S., dichiara estinto il giudizio.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

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