F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 015 CSA del 20 novembre 2020 (U.S. Vibonese Calcio S.r.l.) N. 015/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 015/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 015/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 015/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                             Presidente

Massimiliano Atelli                      Componente

Daniele Cantini                            Componente relatore

Antonio Cafiero                         Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di RG 015/CSA/2020-2021, proposto dalla Società U.S. Vibonese Calcio s.r.l.,

per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 91/DIV del 27.10.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 06.11.2020 l’Avv. Daniele Cantini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Vibonese Calcio s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Statella Giuseppe, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 91/DIV del 27.10.2020), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone C, Vibonese/Viterbese del 25.10.2020. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Perché, al termine della gara, colpiva con una spallata un calciatore della squadra avversaria facendolo cadere a terra senza conseguenze (r AA).”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta.

La società U.S. Vibonese Calcio s.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo oltremodo afflittiva rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

Infatti il calciatore, avrebbe spinto l’avversario con un gesto privo di violenza o di intenzionalità, al solo scopo di evitare il contatto fisico ravvicinato con lo stesso che si stava avvicinando con fare minaccioso, come documentato dalle immagini televisive.

Inoltre, il calciatore di parte avversa, avrebbe accentuato in  maniera molto plateale il contatto, rovinando a terra, ma senza peraltro riportar alcun danno fisico, come evidenziato dal primo assistente del Direttore di Gara nel proprio referto.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 06 novembre 2020, nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La Corte, preliminarmente, richiama il principio espresso dall’art. 61, comma 1, CGS, riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara nei loro referti riguardo ai fatti ed ai comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

La condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della società U.S. Vibonese Calcio s.r.l., così come descritta dal primo assistente dell’arbitro nel suo referto, deve essere qualificata come condotta gravemente antisportiva e, come tale, sanzionata ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera a), CGS, con la squalifica per due giornate effettive di gara.

Infatti, l’episodio per cui è causa, è avvenuto al di fuori del contesto di gioco, al termine della gara e senza motivazione alcuna. Dal rapporto dell’assistente arbitrale non emergono le lamentate provocazioni e/o minacce, né tali circostanze sono state rilevate dal Delegato di Lega e/o dai rappresentanti della Procura Federale, come invece sostenuto dalla odierna società reclamante. La violenza della spallata è comprovata dal fatto che il calciatore della Viterbese è caduto a terra, fortunatamente, senza conseguenza alcuna di natura fisica.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio s.r.l., avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore, Sig. Statella Giuseppe, deve essere respinto e la sanzione confermata con l’irrogazione di due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

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