F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 023 CSA del 03 dicembre 2020 (CALCIO PADOVA S.P.A.) N. 026/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 023/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 026/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 023/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                             Presidente

Stefano Agamennone                   Componente

Stefano Toschei                            Componente relatore

Franco Granato                         Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero RG 026/CSA/2020-2021, proposto dalla società Calcio Padova avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta al calciatore Pompeu Da Silva Ronaldo in seguito alla gara Perugia/Calcio Padova dell’11 novembre 2020 (decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al C.U. n. 153/DIV del 12 Novembre 2020);

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 20 novembre 2020 il dott. Stefano Toschei; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Nel corso della gara del campionato di calcio di Serie C Perugia-Calcio Padova, disputatasi a Perugia (Stadio Renato Curi) in data 11 novembre 2020, al 41° del secondo tempo, il direttore di gara, signor Matteo Marcenaro, espelleva il calciatore del Calcio Padova signor Pompeu Da Silva Ronaldo perché, dopo essere stato ammonito, si avvicinava al medesimo direttore di gara e “riferiva reiteratamente (4 volte) le seguenti offese: Sei scarso” (così, testualmente, nel referto del direttore di gara).

In seguito a detti fatti e alla espulsione del predetto calciatore, il giudice sportivo infliggeva al tesserato dell’odierna reclamante la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara”.

Detto provvedimento viene ora sottoposto a reclamo da parte della società Calcio Padova che sottolinea come il tesserato in questione “pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo non meritava (e non merita) un trattamento punitivo tanto oneroso e afflittivo”, in quanto “l’espressione indirizzata dal calciatore (…) al Direttore di gara possa e debba considerarsi quale meramente irrispettosa (e non già ingiuriosa e/od offensiva)”. Inoltre va rimarcato, ad avviso della reclamante, come tale espressione sia stata pronunciata nell’ambito di un contesto di profonda frustrazione, provocata dal fatto che il Calcio Padova stava perdendo l’incontro con due reti di svantaggio, a pochi minuti dal termine della gara e il calciatore Pompeu Da Silva Ronaldo era stato appena ammonito per avere commesso un fallo punito con un calcio di rigore.

Di conseguenza, tenuto conto dello scenario in cui si è sviluppata la condotta disciplinarmente rilevante e della significativa inidoneità offensiva delle parole pronunciate, sebbene reiterate, il reclamante chiedeva la riduzione della squalifica inflitta al tesserato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ritiene utile premettere che la condotta ascritta al calciatore Pompeu Da Silva Ronaldo risulta essere documentalmente comprovata dal referto del direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte, assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il signor Pompeu Da Silva Ronaldo ha indirizzato

nei confronti dell’arbitro parole la cui valenza è sicuramente da considerarsi, secondo il comune sentire, irrispettosa ed irriguardosa, oltretutto reiterandole per numerose volte.

Nello stesso tempo deve rilevarsi come, grazie alla puntuale, seppur sintetica, descrizione operata dal direttore di gara in ordine all’episodio e riprodotta nel referto, si percepisce con nettezza come le espressioni rivolte all’arbitro dell’incontro non superano la soglia della irriguardosità e quindi non raggiungono effettivamente il livello di una vera e propria capacità offensiva.

Come è stato già chiarito dalla Corte in alcuni precedenti analoghi (i cui tratti essenziali ben possono qui essere riproposti per ampi stralci, non intendendo il Collegio allontanarsi da tale solco interpretativo), peraltro invocati a sostegno della richiesta di reclamo dalla odierna parte reclamante, va precisato che, ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere dalla disposizione di cui all’art. 36, comma 1, lett. a),

C.G.S. nella parte in cui prevede la sanzione della squalifica “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, ove l’infrazione sia stata commessa (in occasione o durante la gara) da calciatori e da tecnici responsabili, fatta “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti” (art. 36, comma 1, C.G.S.).

Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al signor Pompeu Da Silva Ronaldo, ritenendo che dalla dinamica dell’episodio e dall’analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il predetto, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzatile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo, come è quello che nella specie ha ritenuto di infliggere il giudice sportivo.

Infatti, al calciatore di cui trattasi deve essere imputata una espressione inopportuna, nemmeno ingiuriosa od offensiva, ma meramente irriguardosa, senza un particolare intento lesivo del prestigio dell'arbitro. La circostanza poi che essa sia stata reiterata per quattro volte non costituisce elemento idoneo a trasformare la effettiva capacità offensiva della ridetta espressione.

L'atteggiamento ascrivibile al calciatore del Calcio Padova, nel caso di specie, può e deve essere qualificato, quindi, come meramente irrispettoso ma non anche irriguardoso e comunque meritevole di considerazione di “circostanze attenuanti”, essendosi concretato in una articolata manifestazione di forte disappunto ma senza che fosse oltrepassata in modo evidente la soglia della offensività.

Consegue a quanto sopra che il reclamo, proposto dalla società Calcio Padova avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore signor Pompeu Da Silva Ronaldo in seguito all’incontro di calcio Perugia/Calcio Padova dell’11 novembre 2020, può essere accolto, ritenendosi congrua la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara e rideterminandosi in tal modo la sanzione inflitta dal Giudice sportivo (della squalifica per 2 giornate effettive di gara).

P.Q.M.

accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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