F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 029 CSA dell’11 dicembre 2020 (U.S. Grosseto 1912 S.r.l.) N. 030/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 029/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 030/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 029/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                           Presidente

Salvatore Lo Giudice                  Vice Presidente

Daniele Cantini                          Componente relatore

Antonio Cafiero                         Rappresentante A.I.A. ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 030/CSA/2020-2021, proposto dalla Società U.S. Grosseto 1912 s.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Magrini Lamberto seguito gara Grosseto/Lecco del 15.11.2020,

per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 170/DIV del 17.11.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 27 novembre 2020, l’Avv. Daniele Cantini con la presenza dell’Avv. Monica Fiorillo per la società reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Grosseto 1912 s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore, Sig. Lamberto Magrini, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 170/DIV del 17.11.2020), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone A, Grosseto/Lecco del 15.11.2020. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato l’allenatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro con uso di espressioni blasfeme (r. IV uff.).”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta da tre ad una giornata di squalifica ed in subordine, la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara.

La società U.S. Grosseto 1912 s.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa ed afflittiva rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

Infatti, le brevissime espressioni indirizzate dal tecnico al Direttore di Gara, non avevano intento lesivo del suo prestigio e della sua onorabilità e devono pertanto essere considerate meramente irriguardose. Si è trattato, nella circostanza, di una semplice manifestazione di protesta, sia pure esplicitata in una forma certamente colorita e fuori luogo.

Inoltre, il Sig. Magrini, nell’occasione per cui è causa, non avrebbe proferito alcuna frase blasfema, atteso che tali espressioni non fanno parte del suo bagaglio personale e culturale. Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 27 novembre 2020, è comparso per la parte reclamante il Direttore Generale, Sig. Filippo Marra Cutrupi, assistito dall’Avv. Monica Fiorillo, la quale dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della società U.S. Grosseto 1912 s.r.l., così come descritta dal Quarto Ufficiale, Sig. Marco Emmanuele, nel suo referto, che, si ricorda, gode di fede probatoria privilegiata ai sensi dall’art. 61, c.1, CGS, deve essere qualificata come condotta ingiuriosa ed irriguardosa e, come tale, sanzionata ai sensi dell’art. 36, c. 1, lettera  a)  CGS,  con  la  squalifica  per  due  giornate  effettive  di  gara. 

Inoltre,  l’uso dell’espressione blasfema, che ha accompagnato le frasi ingiuriose ed irriguardose, deve essere sanzionato, ex art. 37 CGS, con la squalifica per un’ulteriore giornata effettiva di gara. Infatti, il tecnico, come evidenziato dal Quarto Ufficiale, in segno di protesta avverso una decisione arbitrale, alzava platealmente le braccia, uscendo dall’area tecnica ed entrando all’interno del terreno di gioco di circa un metro, gridando ripetutamente, frasi ingiuriose ed irriguardose accompagnate da un’espressione blasfema, ripetuta più volte.

Un siffatto comportamento deve essere, quindi, adeguatamente sanzionato e l’invocata applicazione dell’istituto della continuazione non può condurre ad una attenuazione della sanzione, in considerazione della pluralità delle violazioni poste in essere e della pluralità delle condotte violative di ciascuna di esse. Pertanto, pur applicando l’istituto invocato, la sanzione come irrogata dal primo giudice appare congrua rispetto alla complessiva condotta tenuta dal tesserato, consistita, per l’appunto, in una molteplicità di comportamenti e di violazioni normative.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società U.S. Grosseto 1912 s.r.l. deve essere respinto e la sanzione confermata con l’irrogazione di tre giornate effettive di gara, come correttamente statuito dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it