F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 033 CSA del 16 dicembre 2020 (calc. Rossini Andrea) N. 033/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 033/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 033/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 033/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                           Presidente

Roberto Vitanza                        Vice Presidente relatore

Paolo Tartaglia                           Componente

Carlo Bravi                                Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 033/CSA/2020-2021 proposto dal calciatore Rossini Andrea avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta seguito gara Vis Pesaro/Carpi del 22.11.2020 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 184/DIV del 23.11.2020);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 3 dicembre 2020 il Dott. Roberto Vitanza, udito l’avv. Federico Menichini per il Sig. Andrea Rossini.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Il calciatore, tesserato con la società Carpi, ha proposto appello avverso la sanzione della squalifica di due giornate inflitte dal Giudice Sportivo per il fatto accaduto nel corso della gara del campionato di serie C 2020 – 2021, del 21 novembre 2020 tra la VIS Pesaro ed il Carpi.

In particolare il Giudice Sportivo ha sanzionato il comportamento, rilevato dal direttore di gara, occorso al 47° del secondo tempo, allorquando il calciatore appellante si è avvicinato al raccattapalle, posizionato dietro la porta, e lo ho spinto con violenza facendolo cadere in terra.

Il raccattapalle colpito si rialzava senza la necessità di cure e proseguiva la sua attività.  Nei  motivi  di  gravame  l’appellante  non  ha  contestato  il  fatto,  ma  ha  rappresentato l’esistenza di una circostanza attenuante dovuta al fatto che il predetto raccattapalle, come altri sui colleghi, avevano deliberatamente ritardato il giuoco, trattenendo il pallone uscito dal terreno oltre il tempo necessario, tanto che, per tali fatti, la società ospitante è stata sanzionata dal Giudice Sportivo.

In via subordinata lo stesso appellante ha chiesto di derubricare la contestazione in condotta, non già violenta, ma meramente antisportiva.

La Corte non condivide l’assunto difensivo.

Il comportamento contestato, proprio in relazione, sia alla dinamica con cui è stato commesso,  che  con  riferimento  alla  parte  offesa,  deve  essere  configurato  come comportamento violento e non antisportivo, per cui lo stesso è sanzionato dall’art. 38 del Codice con la sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. Ritiene, infatti, la Corte che non vi può essere dubbio che il comportamento posto in essere dall’appellante  e  da  questi  non  disconosciuto,  è,  all’evidenza,  caratterizzato  da  non contestabili connotati di violenza fisica allorquando ha spinto con forza facendo cadere a terra il raccattapalle.

Non solo.

Tale gesto ha, contestualmente, innescato una reazione da parte dei calciatori della squadra avversaria, anche con vie di fatto nei confronti del portiere del Carpi, che poteva degenerare ulteriormente pregiudicando la pubblica sicurezza.

Il Giudice sportivo ha tenuto in debito conto l’episodio contestato nella sua completezza, in uno con la circostanza attenuante di cui all’art. 13 del Codice, tanto da ridurre la sanzione edittale prevista che, a giudizio della Corte, è equa e proporzionata ai fatti contesati.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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