F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 043 CSA del 23 dicembre 2020 (Padova) N. 049/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 043/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 049/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 043/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                             Presidente

Agostino Chiappiniello               Componente relatore

Giovanni Serges                         Componente

Franco Granato                         Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 49/CSA/2020-2021, proposto dalla società Padova per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 209/DIV del 7.12.2020, con la quale è stata comminata la sanzione della inibizione al 31.12.2020 inflitta al sig. Sogliano Sean, dirigente della squadra del Padova;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza in videoconferenza del giorno 18 dicembre 2020, il dott. Agostino Chiappiniello;

Udita per la parte reclamante l’avv. Monica Fiorillo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Padova ha proposto reclamo avverso la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale fino a tutto il 31.12.2020, inflitta al Sig. Sogliano Sean, dirigente della società Padova, a seguito della gara Ravenna/Padova del 6.12.2020, comminata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. 209/DIV del 7.12.2020.

Come risulta dal referto arbitrale, il sig. Sogliano Sean, dirigente accompagnatore Ufficiale del Padova, si rivolgeva ad un tesserato del Ravenna, Sig. Matteo Sabbatini, presente davanti allo spogliatoio della propria squadra che contestava l’operato dell’arbitro, dicendogli: “Ma che ti lamenti, ma di che  ti lamenti, coglione”. Tale comportamento supponente e di superiorità provocava un’accesa discussione tra i due a cui si aggiungeva il presidente del Ravenna, sig. Brunelli Alessandro.

La Società Padova, con nota del 7 dicembre 2020, preannunciava reclamo e chiedeva la documentazione ufficiale che veniva trasmessa dalla Corte Sportiva di Appello con nota del 10 dicembre 2020, n. 7334/SS/20-21/FP/ef. Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

a) il Sig. Sogliano era intervenuto esclusivamente in difesa dell’arbitro, anche se aveva esagerato esternando un epiteto non corretto nei confronti del sig. Sabbatini;

b) il provvedimento assunto appare connotato da eccessiva severità.

c) la giurisprudenza in casi del genere è dell’orientamento di ridurre la sanzione inflitta; Conclusivamente, la Società chiede una riduzione della squalifica, da espiarsi nel periodo presofferto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati.

Tra l’altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare. In particolare, in merito al motivo di reclamo con il quale si contestano l’eccessiva gravosità e severità della sanzione deliberata dal Giudice Sportivo, si

rileva che la condotta tenuta dal Sig. Sogliano Sean in occasione della gara Ravenna/Padova, assume una connotazione offensiva nei confronti del sig. Matteo Sabbatini, Direttore sportivo della Società Ravenna, pur considerando che la condotta posta in essere, per sua natura e intensità, merita una sanzione dell’inibizione più ridotta rispetto a quella comminata fino al 31.12.2020 dal giudice sportivo, per cui detta inibizione può essere limitata al periodo del presofferto.

P.Q.M.

accoglie e ridetermina la sanzione nei limiti del presofferto. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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