F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 044 CSA del 23 dicembre 2020 (A.C. renate 1947 S.r.l.) N. 050/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 044/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 050/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 044/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
Composta dai Sigg.ri:
Stefano Palazzi Presidente
Agostino Chiappiniello Componente relatore
Giovanni Serges Componente
Franco Granato Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero RG 050/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.C. RENATE 1947
S.r.l. per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 209/DIV del 7.12.2020, con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta al Sig. DIANA Aimo, allenatore della squadra;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza in videoconferenza del giorno 18 dicembre 2020, il dott. Agostino Chiappiniello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La A.C. RENATE 1947 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta al Sig. DIANA Aimo a seguito della gara Renate/Giana Erminio del 5.12.2020, comminata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. 209/DIV del 7.12.2020.
Come risulta dal referto arbitrale, il primo assistente dell’arbitro, Sig. Francesco COLLU, riferisce quanto segue: “al minuto 35’ del 2° tempo richiamavo l’attenzione dell’AE, perché il Sig. Aimo DIANA, allenatore del Renate, dopo essere stato invitato a rientrare nella propria area tecnica, mi rispondeva in malo modo e con evidenti gesti dicendo
<<Vaffanculo, ora cacciami via>>”.
La Società Renate, con nota del 9 dicembre 2020, preannunciava reclamo e chiedeva la documentazione ufficiale che veniva trasmessa dalla Corte Sportiva di Appello con nota del 10 dicembre 2020, n. 7291/SS/20-21/FP/ef.
Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:
a) il Sig. Aimo DIANA avrebbe pronunciato le frasi riportate nel referto arbitrale solo per incitare i propri calciatori, senza avere alcuna intenzione di offendere l’assistente di gara;
b) il Sig. Aimo DIANA, appena richiamato faceva immediatamente ritorno nel perimetro della sua area tecnica;
c) una volta mostratagli la sanzione decisa dal direttore di gara, comportante anche il suo allontanamento dal terreno di gioco, lo stesso procedeva ad abbandonare immediatamente il campo senza alcuna protesta;
d) il provvedimento assunto appare connotato da eccessiva severità.
Conclusivamente, la Società chiede una riduzione della squalifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.
Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati.
Tra l’altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare. In particolare, in merito al motivo di reclamo con il quale si contestano l’eccessiva gravosità e severità della sanzione deliberata dal Giudice Sportivo, si rileva che la condotta tenuta dal Sig. DIANA in occasione della gara A.C. Renate/Giana Erminio assume una connotazione particolarmente offensiva nei confronti dell’assistente di gara, come si evince, tra l’altro, dallo stesso referto arbitrale, atteso che le frasi contestate sono state realmente proferite nei confronti del primo assistente dell’Arbitro.
Il Sig. Aimo DIANA non nega di aver proferito le frasi offensive contestate, ma afferma che le stesse sono state pronunciate per incitare i propri giocatori, senza alcuna intenzione di offendere chicchessia. Al riguardo, ci si chiede, allora per quale motivo avrebbe proferito le frasi offensive nei confronti dell’assistente se erano indirizzate ad altri destinatari. La circostanza che appena comminata la sanzione comportante l’invito ad abbandonare il campo di gioco, il Sig. DIANA si sarebbe celermente allontanato, non elimina la gravità del fatto commesso, considerato che la mancata osservanza dell’ordine di lasciare il campo di gioco avrebbe solo aggravato la condotta già posta in essere.
Non risultano circostanze attenuanti alla stregua delle quali è possibile ridurre la sanzione.
P.Q.M.
respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.