F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 068 CSA del 26 gennaio 2021 (U.S. Avellino 1912 S.r.l.) N. 062/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 068/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 062/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 068/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Stefano Palazzi Presidente
Daniele Cantini Componente
Fabio Di Cagno Componente relatore
Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di RG 062/CSA/2020-2021, proposto dalla società U.S. Avellino 1912
s.r.l. avverso la sanzione dell’inibizione a tutto il 31.01.2021 e ammenda di € 500,00 inflitta al Sig. Di Somma Salvatore seguito gara Bari/Avellino del 20.12.2020 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 232/DIV del 21.12.2020;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti del procedimento;
Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 11 gennaio 2021, l’Avv. Fabio Di Cagno;
Udito l’Avv. Eduardo Chiacchio per la reclamante, nonché il sig. Di Somma Salvatore; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 30.12.2020, preceduto da rituale preannuncio, la società U.S. Avellino 1912
s.r.l. (di seguito U.S. Avellino) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro del 21.12.2020 (C.U. n. 232/DIV) con la quale è stata irrogata al proprio dirigente sig. Di Somma Salvatore Alessio la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla
F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31.1.2021 e dell’ammenda di Euro 500,00, “perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi rivolgeva ad un assistente arbitrale una frase offensiva”. Episodio occorso al termine della gara Bari – Avellino del 20.12.2020, valevole per il campionato nazionale di serie C, girone C.
In particolare, riferiva il 1° Assistente sig. Salvatore Emilio Buonocore che “a fine gara mentre mi avviavo verso gli spogliatoi, venivo spinto con il braccio e con l’anca dal numero 12 Pizzella Antonio Avellino che mi faceva quasi cadere sul dirigente Di Somma Salvatore Avellino. Quest’ultimo, che mi precedeva nella discesa degli scalini che portavano verso gli spogliatoi, girandosi verso di me in tono minaccioso mi diceva: ma che cazzo combini, devi avere rispetto” (così il referto).
Sostiene la reclamante la eccessiva gravosità e severità della sanzione comminata al proprio dirigente, posto che la frase da costui pronunciata risultava priva di alcuna connotazione offensiva e/o irriguardosa in quanto concretantesi in una mera reazione verbale istintiva ad un urto ricevuto da tergo, per di più in un clima di confusione, senza neppure rendersi conto di essersi rivolto ad un assistente arbitrale.
La reclamante, altresì, evidenzia la condotta esemplare da sempre serbata dal proprio anziano dirigente, anche in relazione ai suoi trascorsi di calciatore e di allenatore e riporta alcuni precedenti giurisprudenziali a fronte dei quali, per situazioni analoghe ed anche più gravi, sarebbero state comminate sanzioni largamente inferiori a quelle oggetto del reclamo. Conclude pertanto essa reclamante in via principale per l’annullamento della delibera impugnata e, in subordine, per la riduzione della inibizione nei limiti del presofferto e comunque in misura più equa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è parzialmente fondato e può essere accolto nei termini di cui al dispositivo.
Va premesso che questa Corte Sportiva ha ritenuto di sentire l’Assistente sig. Buonocore il quale ha sostanzialmente confermato la dinamica dell’evento, avendo anche modo di precisare che il Di Somma, nel voltarsi, lo aveva indubbiamente riconosciuto.
Se dunque può ritenersi acclarato che il Dirigente ha avuto una mera reazione istintiva di stizza per essere stato urtato mentre scendeva, rischiando anche di cadere sugli scalini, e che tale reazione esclude una precisa volontà di recare offesa verbale all’Assistente, va tuttavia
considerato che la frase pronunciata non pare totalmente priva di portata irriguardosa, nella misura in cui il Di Somma sapeva di rivolgersi ad un Assistente arbitrale, al quale avrebbe potuto e dovuto chiedere spiegazioni in termini meno bruschi e volgari.
Resta dunque confermata la sanzionabilità del comportamento, seppure nella misura più contenuta della sola inibizione per il periodo già scontato.
P.Q.M.
sentito l’Assistente n. 1, in parziale accoglimento, riduce la sanzione inflitta limitando l’inibizione al presofferto ed annullando l’ammenda.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.