F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 002 CSA del 17 settembre 2020 (ACD Bastia 1924) N. 221/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 002/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 221/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 002/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa  Presidente

Paolo Del Vecchio Componente

Vincenzo Fortunato        Componente (relatore)

Antonio Cafiero    Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 221 CSA/2019-2020 proposto dalla società ACD Bastia 1924.

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 12.02.2020

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti del procedimento;

relatore nell'udienza del giorno 21 febbraio 2020, Prof. Vincenzo Fortunato: sentito l’avv. Alfredo Maria Bianchi per la società reclamante;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

La società ACD Bastia 1924 in persona del suo legale rappresentante ha impugnato la decisione del giudice sportivo delibera del 12-2-2020, CU n. 92 con la quale, a seguito della gara Bastia 1924- Grosseto, disputata il giorno 9-02-2020 e valevole per il campionato LND, serie D, gir E, ha irrogato la sanzione di n. 3 (tre) giornate di squalifica all’atleta Kevin Marconi “per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con due violenti schiaffi al volto facendolo cadere a terra”.

Nel reclamo la società ha promesso che si è trattato di una gara di estrema importanza per la lotta per la salvezza e che i fatti in questione sono seguiti a uno scontro verbale nel quale sono stati rivolti al giocatore de quo epiteti ed espressioni offensive.

La società reclamanti precisava in punto di fatto che il giocatore Marconi si è limitato a spintonarsi con un giocatore avversario e “dopo reciproco spintonamento con entrambe le mani, proprio quest’ultimo faceva leva sul volto dell’avversario (sulla parte destra) che perdeva l’equilibrio e cadeva a terra, rialzandosi subito”.

In altri termini ad avviso della parte reclamante non si è trattato di due schiaffi al volto ma di uno spintone effettuato senza “alcuna intenzione di arrecare violenza al giocatore avversario”.

Nel reclamo si conclude chiedendo la riduzione della squalifica derubricando il fatto a comportamento gravemente antisportivo ma non violento.

Rileva il Collegio che la ricostruzione dei fatti contenuta nel reclamo non è confermata, anzi è in aperto contrasto con quanto risulta dal referto arbitrale che, com’è noto, ha una efficacia probatoria prevalente sulle dichiarazioni di parte.

Riferisce l’arbitro: “a fine gara, sul terreno di gioco, si accedeva con acceso diverbio tra i calciatori delle due squadre. Espellevo il n. 2 Marconi Kevin (Bastia) poiché colpiva (con violenza) con entrambe le mani al volto il n. 5 avversario dandogli uno schiaffo: L’avversario non riportava conseguenze lesive visibili e si rialzava da terra dopo qualche secondo (condotta violenta)”.

Dal referto risulta evidente che si è trattato di uno schiaffo al volto dato a due mani con violenza e non di uno spintone. Nel referto non vi è traccia delle supposte offese verbali che avrebbero preceduto l’atto ma si riferisce solo di un acceso diverbio tra più giocatori.

Ciò stante al Collegio non resta che confermare la sanzione inflitta che risulta congrua alla gravità del fatto e, conseguentemente, rigettare il reclamo con incameramento della tassa.

P.Q.M.

il reclamo n. 221, proposto dalla società ACD BASTIA 1924 avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Marconi Kevin seguito gara Bastia 1924/U.S. Grosseto 1912 del 09.02.2020 è respinto.

 

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