F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 004 CSA del 21 ottobre 2020 (GSD Ambrosiana) N. 005/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 004/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 005/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 004/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                           Presidente

Salvatore Lo Giudice           Vice Presidente relatore

Andrea Lepore                   Componente

Carlo Bravi                          Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 005/CSA/2020-2021, proposto dalla società GSD Ambrosiana, rappresentata e difesa dal Presidente Pietropoli Gianluigi per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 25 del 30.09.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  tenutasi  in  videoconferenza  il  giorno  09.10.2020  l’avv. Salvatore Lo Giudice;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 01.10.2020 la Società GSD Ambrosiana proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (C.U. n. 25 del 30.09.2020) con la quale, a seguito della gara GSD Ambrosiana/Trento, disputatasi in data 27.09.2020, era stata inflitta, a carico della società la sanzione dell’ammenda di euro 200,00 “per assenza dell’ambulanza”.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società GSD Ambrosiana faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il reclamo sia fondato e meriti accoglimento.

Risulta pacifico infatti, e documentalmente provato dalla reclamante nei motivi a sostegno dell’atto di impugnazione, che la gara de qua si sia svolta regolarmente con il presidio sanitario dell’ambulanza e degli operatori addetti al servizio, nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti in materia.

Ed infatti, dalla documentazione prodotta a sostegno del gravame e segnatamente dal rapporto di servizio della Croce Rossa e dalla certificazione del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Sant’Ambrogio di Valpolicella, risulta incontrovertibilmente che durante lo svolgimento della gara, presso l’impianto sportivo “Montindon” era presente l’ambulanza con il relativo personale sanitario.

Pertanto, ritiene la Corte che il reclamo meriti accoglimento e che la sanzione inflitta debba essere annullata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. RG 005/CSA/2020-2021, proposto, dalla società GSD Ambrosiana, avverso la sanzione dell’ammenda di € 200,00 inflitta alla reclamante seguito gara Ambrosiana/AC Trento 1921 S.r.l. del 27.09.2020 lo accoglie e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

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