F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 006 CSA del 23 ottobre 2020 (S.S.D. Riozzese Como S.r.l./A.C. Perugia Calcio S.r.l.) N. 002/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 006/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 002/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 006/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

 

composta in videoconferenza dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                        Presidente Salvatore

Lo Giudice                         Vice Presidente

Andrea Lepore                     Componente (relatore)

Carlo Bravi                          Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

Su reclamo numero di registro n. 2 CSA/2020-2021 promosso dalla S.S.D. RIOZZESE Como S.r.l. avverso decisioni merito gara Campionato Nazionale Serie B femminile A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L. – S.S.D. RIOZZESE COMO S.R.L. del

13.09.2020 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 28/DCF del 25.09.2020);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.10.2020 il prof. avv. Andrea Lepore,

sentito il Dott. Andrea Capua per la società reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 3 ottobre 2020 la S.S.D. RIOZZESE COMO S.r.l. propone reclamo avverso delibera di cui in epigrafe mediante la quale veniva irrogata nei suoi confronti la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ex art. 10, comma 1, C.G.S. e   veniva   inibito   il   dirigente   accompagnatore   della   società,   Sig.   Giuseppe OLIVADESE, sino alla data del 25.12.2020 per aver effettuato sostituzione al 41° del secondo tempo (usciva la calciatrice n. 7 CASCAMANO ed entrava la calciatrice n. 3 BIANCHI), determinando la violazione del numero massimo di cinque sostituzioni consentito, così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 235/A pubblicato in data 26 giugno 2020 della F.I.G.C.

Con il gravame proposto la reclamante avversa la decisione suindicata, sostenendo che nella specie ricorra l’art. 8, comma 1, C.G.S. La ricorrente sostiene la “particolare tenuità” dei fatti, posto che l’ingresso sul terreno di gioco della calciatrice sarebbe avvenuto senza influire sul regolare andamento della gara in quanto al momento della sostituzione la Riozzese era in vantaggio di 3 reti a 0 sulla compagine umbra. La particolare sanzione – sottolinea – non sarebbe tra l’altro specificamente prevista dai documenti di Lega allegati. Porta a sostegno della sua posizione alcuni precedenti giurisprudenziali, tra cui una decisione del Collegio di garanzia del CONI, e chiede pertanto la cancellazione della sanzione della sconfitta con punteggio di 0 a 3, nonché una riduzione della sanzione dell’inibizione inflitta al proprio dirigente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il ricorso nella parte ad oggetto la richiesta di omologazione del risultato di gara non sia da accogliere.

È infatti condivisibile il provvedimento del giudice di prime cure, con alcune precisazioni.

In particolare, non convince la posizione della reclamante la quale sostiene che, non essendo indicato al punto 7 del citato C.U. della Lega femminile – richiamato dal giudice sportivo nella propria decisione – la sanzione specifica della perdita della gara, non possa applicarsi tale sanzione al caso nel quale un sodalizio abbia effettuato un numero di sostituzioni superiori a quanto consentito. Ad avviso della Riozzese, tale mancanza determinerebbe l’impossibilità di applicare la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.

A dipanare la controversia, sono utili sul punto alcuni precedenti giurisprudenziali, molto recenti.

Si fa riferimento segnatamente alla sentenza del Collegio di garanzia del CONI n. 19 del 2018, richiamata anche dalla reclamante, nonché a due pronunce di questa Corte del 2019, di cui una a Sezioni unite.

Con riguardo alla sentenza del Collegio di garanzia del CONI, si evidenzia che la fattispecie che occupa è assolutamente differente da quella posta all’attenzione della Corte superiore. In vero, nel caso valutato dal Collegio di garanzia, la controversia aveva ad oggetto la sanzione comminata della perdita della gara per l’errata indicazione sulla distinta consegnata all’arbitro di un numero di calciatori di riserva maggiore rispetto a quello consentito dall’art. 23 del C.U. n. 1 del giorno 1 luglio 2017 della FIGC, in base al quale erano ammessi in panchina soltanto 7 calciatori. In questo caso, la Corte sportiva d’appello territoriale aveva sanzionato la squadra colpevole dell’errore con la sconfitta per 0 a 3. Sanzione senza dubbio molto afflittiva per una condotta che non aveva inciso sul regolare svolgimento della gara e che veniva pertanto cancellata dal Collegio di garanzia.

Nella stessa direzione può essere letto un precedente di questa Corte ad oggetto un caso nel quale durante una gara era stata effettuata una sostituzione, dopo che erano già state effettuate ulteriori sostituzioni in tre momenti differenti dell’incontro. In questa particolare ipotesi il Collegio decise di comminare la sanzione della sola ammenda. Fu rilevato, in vero, che l’irregolarità potesse essere confinata nelle sole modalità con le quali le sostituzioni erano state effettuate (cfr. Corte sportiva d’appello, decisione n. 14 del 16 ottobre 2019).

Infatti, nel precedente richiamato, questa Corte, con una precisazione molto utile a risolvere anche il caso che occupa, evidenziò che «la sanzione di cui all’art. 10 C.G.S. [perdita della gara, ndr] si riferisce alla prima parte e cioè a quella secondo cui non si può andare oltre le cinque sostituzioni. La norma sanzionatoria non può, invece, essere utilizzata per la seconda parte e cioè per le modalità della sostituzione (tre interruzioni di gioco + quella dell’intervallo), in quanto in questo caso la sanzione della perdita della gara sarebbe assolutamente eccessiva e non connessa a quanto dice l’art. 10. Le modalità di sostituzione sono, infatti, a tutela del normale svolgimento della tempistica di gioco, ma sono cosa diversa dal far partecipare alla partita giocatori che non hanno titolo (perché in eccesso al numero delle sostituzioni già effettuate)» (Corte sportiva d’appello, decisione n. 14 del 16 ottobre 2019, cit.).

Si poneva dunque una distinzione dirimente: altro sono i momenti nei quali vengono realizzate le sostituzioni, altro è consentire ad un giocatore/giocatrice, oltre il numero delle sostituzioni previste, di prendere parte alla gara.

Tale precedente, a ben vedere, recepiva altra decisione, sempre di questa Corte, ma a Sezioni unite, del primo febbraio 2019, in C.U. n. 090/CSA, nella quale veniva posta ancora una volta la distinzione tra le modalità delle sostituzioni e il numero di sostituzioni. Nella pronuncia si afferma che «la punizione della perdita della gara in applicazione dell’art. 17, 5° comma C.G.S. [art. 10, comma 1, C.G.S. codice attualmente in vigore, ndr] possa trovare applicazione solo nel caso di utilizzo di calciatori/calciatrici al di là del numero massimo consentito, perché solo in tal caso si realizzerebbe la fattispecie ivi prevista della partecipazione alla gara di calciatori/calciatrici “che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”. Diversamente, invece, nel caso di sostituzione entro il numero consentito, seppure usufruendo di un’interruzione ulteriore rispetto alle tre previste: in tale ipotesi, difatti, il calciatore ha senz’altro titolo per partecipare alla gara, ancorché tale partecipazione si concretizzi con modalità che, lungi dall’influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa, ne abbiano solo comportato la momentanea interruzione (seppure illegittima)».

Se da un lato è vero che non viene dimostrato in concreto dal Perugia quanto la presenza della sesta giocatrice subentrata abbia influito sul risultato della gara, questa Corte non può che rilevare che l’ingresso in campo di un calciatore/calciatrice oltre il numero consentito comporti un non regolare svolgimento dell’incontro passibile di sanzione grave quale la perdita della gara ai danni della reclamante. Va ribadito, dunque, il principio sancito dalle Sezioni unite il quale afferma in maniera inequivocabile che la sostituzione in numero superiore a quanto consentito dal regolamento configuri la fattispecie del calciatore che partecipa alla gara “senza averne titolo”, comportando di conseguenza l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.

Per altro verso, si ritiene eccessivamente afflittiva la sanzione della inibizione fino al 25.12.2020 del dirigente Sig. Giuseppe OLIVADESE, ragion per cui va accolta l’istanza di parte tesa a ridurre la sanzione in maniera proporzionata alla condotta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. RG 002/CSA/2020-2021, proposto, dalla società S.S.D. RIOZZESE Como S.r.l., avverso le sanzioni:

- perdita della gara con il punteggio di 3-0;

- inibizione sino alla data del 25.12.2020 al Sig. Olivadese Giuseppe,

seguito gara A.C. Perugia Calcio S.r.l./SSD Riozzese Como S.r.l. del 13.09.2020 lo accoglie  parzialmente  in  relazione  alla  posizione  del  dirigente,  sig.  Olivadese Giuseppe, e, per l’effetto, riduce l’inibizione sino alla data del 25 ottobre 2020.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

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