F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 009 CSA del 29 ottobre 2020 (U.S. Savoia 1908) N. 012/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 009/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 012/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 009/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa Presidente
Paolo Del Vecchio Componente
Daniela Morgante Componente (relatore)
Franco Granato Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 012 del 2020-2021, proposto dalla U.S. SAVOIA 1908 avverso la sanzione dell’ammenda di 600,00 euro inflitta alla reclamante seguito gara U.S. SAVOIA 1908/Nocerina Calcio 1910 del 04.10.2020 (delibera del Giudice presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 30 del 06.10.2020;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 27 ottobre 2020 la Cons. Daniela Morgante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata decisione di cui al Com. Uff. n. 30 del 06.10.2020 il Giudice presso il Dipartimento Interregionale comminava alla reclamante U.S. SAVOIA 1908 la sanzione
dell’ammenda di euro 600,00 seguito gara U.S. SAVOIA 1908 / Nocerina Calcio 1910 del 04.10.2020 “Per avere propri sostenitori (circa 50), presenti all'ingresso dell'impianto sportivo, all'arrivo del pullman della squadra ospite, rivolto cori triviali all'indirizzo dei tesserati avversari. Alcuni di questi colpivano il suddetto mezzo con calci e pugni dopo aver eluso il cordone di protezione predisposto dalle Forze dell'Ordine, le quali, solo in un secondo momento, riuscivano a farli desistere”.
In data 12/10/2020 la ASD U.S. SAVOIA 1908 proponeva reclamo avverso la detta delibera. Argomentava la reclamante che l’episodio sanzionato non rientrerebbe nella fattispecie di cui all’art. 26.1 C.G.S. in quanto, pur trattandosi di condotte censurabili le stesse non costituirebbero pericolo o danno grave per l’incolumità di chicchessia, come ad esempio avrebbe potuto fare un lancio di pietre o altri oggetti all’indirizzo del pullman stesso. Chiedeva quindi in via principale di annullare l’ammenda e in via subordinata di riquantificarla secondo criteri di maggior equità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo, incentrato sull’argomentazione secondo cui dall’episodio sanzionato non sarebbe derivato un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone e che quindi non rientrerebbe nella fattispecie di cui all’art. 26 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, è infondato.
Infatti, è attestato e non contestato che circa 50 sostenitori della reclamante, all’ingresso dell’impianto sportivo, abbiano “all'arrivo del pullman della squadra ospite, rivolto cori triviali all'indirizzo dei tesserati avversari. Alcuni di questi colpivano il suddetto mezzo con calci e pugni dopo aver eluso il cordone di protezione predisposto dalle Forze dell'Ordine, le quali, solo in un secondo momento, riuscivano a farli desistere.”
Ora, non vi è dubbio che si tratti di comportamenti che, pur non avendo fortunatamente arrecato danno a persone specifiche (ed è questo l’argomento principale su cui fa leva la reclamante), sono in sé obiettivamente violenti e pericolosi per l’incolumità pubblica (calci e pugni rivolti da ben 50 persone contro un pullman con a bordo l’intera squadra ospite) e che hanno avuto intensità tale da riuscire a eludere le misure che le Forze dell’ordine avevano adottato proprio per proteggere l’incolumità pubblica e segnatamente il cordone di protezione della Polizia, che ha avuto necessità di intervenire riuscendo solo in un secondo momento a farli desistere e quindi a ripristinare condizioni di sicurezza per l’incolumità pubblica. Non può quindi dubitarsi che si rientri nella fattispecie “Fatti violenti dei sostenitori”, che è sanzionata dall’art. 26 non soltanto sotto i profilo del “danno”, ma anche sotto quello, che qui rileva, del “pericolo per l’incolumità pubblica”: pericolo che nel caso è stato effettivamente creato dalla obiettiva violenza e rilevanza dell’aggressione con calci e pugni posta in essere da un numero elevato di persone (ben 50), di intensità tale da aver eluso il cordone di protezione delle Forze dell’ordine, che hanno avuto necessità di intervenire per farli desistere.
La sanzione comminata (ammenda di 600 euro, lievemente superiore al minimo edittale previsto dall’art. 26 comma 4 C.G.S.) appare pertanto congrua alla portata dei fatti.
Il reclamo è, pertanto, infondato.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo numero RG 012/CSA/2020-2021 proposto dalla società U.S. Savoia 1908 avverso la sanzione dell'ammenda di € 600,00 inflitta alla reclamante seguito gara U.S. Savoia 1908/Nocerina Calcio 1910 del 4.10.2020 lo respinge.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.