F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 010 CSA del 30 ottobre 2020 (SSDARL Napoli Femminile F.C/F.C. Interazionale Milano S.p.A.) N. 009/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 010/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 009/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 010/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa Presidente
Paolo Del Vecchio Componente
Fabio Di Cagno Componente relatore
Franco Granato Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. RG 009/CSA/2020-2021, proposto dalla società Napoli Femminile SSD a
r.l. avverso le sanzioni:
- perdita della gara con il punteggio di 0-3
- ammenda di € 3.000,00 alla società
- inibizione fino al 7.12.2020 alla Sig.ra Sibilio Sara, seguito gara SSDARL Napoli Femminile/F.C. Internazionale Milano S.p.A. del 3.10.2020 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 32/DCF del 7.10.2020).
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti del procedimento;
Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza, il giorno 27.10.2020 l’Avv. Fabio Di Cagno;
Udito l’Avv. Riccardo Guarino per la società reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 16.10.2020, preceduto da rituale preannuncio, la società Napoli Calcio Femminile SSD impugna la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile del 7.10.2020 (C.U. n. 32/DCF) con la quale le sono state comminate le sanzioni sportive della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara del campionato di serie A femminile TIM Vision disputata il 7.10.2020 contro la F.C. Internazionale Milano e dell’ammenda di € 3.000,00: nonché, a carico del Dirigente accompagnatore ufficiale sig.ra Sibilio Sara, l’inibizione a svolgere ogni attività sino al 7.12.2020. Il Giudice Sportivo ha rilevato un duplice ordine di violazioni: un primo, concernente l’omessa indicazione in distinta e la mancata presenza a bordo campo del medico sociale, in ispregio all’art. 66 N.O.I.F. ed al C.U. FIGC n. 235/A del 26.6.2020, lett. A, punto 8; un secondo, relativo alla indicazione in distinta solo di n. 10 calciatrici c.d. “formate”, in violazione del C.U. FIGC n. 235/A del 26.6.2020, lett. A, punto 7 che invece prevede l’obbligo per le società di inserire nella distinta di gara un numero minimo di 11 calciatrici in possesso dei relativi requisiti di età e di tesseramento. Sostiene la reclamante l’iniquità delle sanzioni così come comminate dal Giudice Sportivo, in quanto le violazioni contestate si risolverebbero in mere inadempienze di carattere formale. In primo luogo, con riferimento all’omessa indicazione in distinta del medico sociale, la reclamante non nega tale mancanza, seppure di rilievo meramente formale in quanto il medico sarebbe stato in realtà presente a bordo campo, come testimonierebbe una fotografia che viene prodotta e la sottoscrizione, da parte del medesimo, del modulo per il controllo antidoping e di un foglio gara consegnato al personale della Procura Federale. In ogni caso, sostiene la medesima reclamante che la presunta mancata presenza del medico avrebbe dovuto essere opportunamente rilevata dall’arbitro il quale, a fronte di tale violazione, non avrebbe dovuto consentire l’inizio della gara ai sensi dell’art. 66 N.O.I.F.: così incorrendo in un errore tecnico che legittimerebbe quantomeno la ripetizione della gara medesima.
In secondo luogo, la reclamante lamenta un travisamento, da parte del Giudice Sportivo, della disposizione regolamentare contenuta nel C.U. n. 235/A del 26.6.2020, lett. A, punto 7, laddove, nonostante che il 3° cpv. sancisca il mero obbligo di inserimento in distinta di almeno 11 calciatrici c.d. “formate”, la sanzione sportiva della perdita della gara è prevista solo dal successivo 4° cpv. della medesima disposizione e solo in caso di effettivo utilizzo di calciatrici inserite in violazione della disposizione medesima, cioè in numero superiore a 9: circostanza che non si sarebbe verificata nel caso di specie, per avere la società Napoli Calcio Femminile impiegato in campo solo 6 calciatrici non formate e così non incorrendo nella contestata violazione.
La reclamante, infine, evidenzia l’assoluta buona fede della società e del dirigente accompagnatore a proposito dell’omesso inserimento in distinta del medico sociale, il quale non solo era presente, ma aveva assolto a tutte le incombenze previste dalle disposizioni regolamentari, anche con riferimento alla disciplina antidoping ed all’osservanza del protocollo finalizzato al contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
Conclude quindi la reclamante: in via principale, per la ripetizione della gara, in quanto viziata da errore tecnico dell’arbitro e in subordine, per l’omologazione del risultato di 1-1- acquisito sul campo; in ogni caso, per l’annullamento o comunque per la riduzione della sanzione pecuniaria di € 3.000,00 inflitta alla società e per l’annullamento o comunque per la riduzione dell’inibizione inflitta al dirigente accompagnatore sig.ra Sara Sibilio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.
Ragioni di ordine sistematico impongono di esaminare preventivamente il secondo motivo di reclamo, attinente alla contestata violazione del C.U. n. 235/A del 26.6.2020, lett. A, punto 7, posto che solo per tale violazione il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
Secondo tale diposizione (3° cpv.), le società partecipanti al campionato di serie A femminile devono inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici che: a) entro il compimento del 23° anno di età (o entro la fine della stagione sportiva nella quale hanno compiuto 23 anni), siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 48 mesi, o per quattro intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato, ovvero: b) siano nate dopo l’anno 2001(incluso), che siano state tesserate per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento. Si tratta, in sostanza, appunto delle c.d. calciatrici “formate” che la norma impone in tale numero minimo per ciascuna gara all’evidente fine di tutelare la crescita sportiva in ambito nazionale. Aggiunge quindi il 4° cpv. che l’utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma, 6, C.G.S., non avendo tale calciatrice titolo per la partecipazione alla gara stessa.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, a parte l’indubbia formulazione infelice della disposizione, i due capoversi vanno letti (e interpretati) in modo unitario, laddove appare evidente che è proprio l’indicazione in distinta di un numero di calciatrici “non formate” superiore alle 9 consentite, a creare i presupposti per l’irrogazione della sanzione della perdita della gara. E difatti, non vi è dubbio che la società Napoli Calcio Femminile, pur a fronte dell’effettivo ingresso in campo di solo 6 calciatrici non formate, ha comunque potuto abusivamente attingere ad una platea più ampia del consentito, peraltro a scapito di un conseguente ridotto spettro di calciatrici “formate”, rispetto al numero minimo di 11 che la norma intende invece sempre e comunque preservare. In altri termini, la società reclamante ha comunque usufruito (o utilizzato che dir si voglia) di almeno una calciatrice che non aveva titolo per partecipare alla gara, con conseguente applicazione dell’art. 10, comma 6, C.G.S., peraltro espressamente richiamato dalla predetta disposizione regolamentare stagionale.
A conferma di una siffatta interpretazione, sarà sufficiente rilevare che, a voler seguire la diversa tesi sostenuta dalla reclamante, paradossalmente le società sarebbero libere di inserire in distinta, senza conseguenza alcuna sulla regolarità della gara, sino a 18 calciatrici non formate e solo 2 formate, schierandone tuttavia in campo solo queste ultime due più nove non formate (da scegliere ovviamente tra 18). Il che significherebbe stravolgere del tutto la ratio sottesa alla norma, come innanzi individuata.
Altrettanto infondato si appalesa il (primo) motivo di reclamo riferito al presunto errore tecnico in cui l’arbitro sarebbe incorso nel consentire la disputa della gara, nonostante la mancata presenza del medico sociale: motivo che, quantomeno in relazione alla invocata ripetizione della gara, può comunque ritenersi assorbito dalla già dichiarata reiezione del secondo motivo di reclamo, fatte salve le ulteriori conseguenze disciplinari.
A tale proposito, mentre risulta pacifica l’omessa indicazione del medico sulla distinta di gara, non altrettanto può dirsi circa la presenza del medesimo a bordo campo, tenendo presente che l’art. 66 N.O.I.F. impone appunto la presenza del medico “nel recinto di gioco”. Ebbene, tale presenza non può dirsi comprovata né da una (peraltro inammissibile) produzione fotografica che non contiene alcun riferimento certo alla gara in questione, né da presunti documenti sottoscritti in sede di controlli antidoping di cui comunque non vi è traccia agli atti e la cui eventuale acquisizione questa Corte Sportiva ritiene irrilevante, trattandosi di atti che il medico ben avrebbe potuto compiere in luoghi diversi dal recinto di gioco.
Ciò premesso, l’errore commesso dall’arbitro nel non rilevare la mancata presenza del medico sociale è stato correttamente ritenuto dal Giudice Sportivo non essenziale ai fini della regolarità della gara che, se effettivamente non disputata per tale ragione, avrebbe in questo caso, e solo in questo caso, comportato la sanzione della sconfitta a tavolino della società ospitante con il punteggio di 0-3 ex art. 53, 2° comma, N.O.I.F.. La gara, invece, si è comunque disputata e non vi sarebbe pertanto alcuna valida ragione per disporne la ripetizione, posto che nulla ha influito sul regolare svolgimento della medesima dal punto di vista tecnico (fermo restando che, anche in tale ipotesi, l’organo di giustizia può comunque decretarne la regolarità con il risultato conseguito sul campo, ex art.10, comma 5, lett. a), C.G.S., salva ogni altra sanzione disciplinare). Del resto, lo stesso C.U. n. 235/A del 26.6.2020, lett. A, al punto 8, prevede espressamente che la violazione dell’obbligo circa la presenza del medico sociale nel recinto di gioco “deve essere segnalata dall’arbitro nel rapporto di gara ai fini della irrogazione delle sanzioni disciplinari”, con ciò lasciando intendere che, in simile fattispecie, la gara comunque può essere portata a termine regolarmente.
In conclusione, rilevata l’incertezza circa la presenza effettiva del medico sociale a bordo campo ed il pacifico omesso inserimento del suo nominativo sulla distinta di gara; rilevata, sul punto, la contestata recidiva da parte del Giudice Sportivo; rilevata l’ulteriore violazione nella compilazione della distinta di gara, consistente nell’inserimento di un numero di calciatrici “formate” inferiore al minimo di 11 (con la conseguente sanzione della perdita della gara medesima) e considerata l’irrilevanza, in termini di attenuanti, delle generiche circostanze addotte dalla reclamante, si ritengono congrue tutte le sanzioni così come comminate dal Giudice Sportivo medesimo, la cui decisione, pertanto, viene in questa sede integralmente confermata.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza) respinge il reclamo. Dispone la comunicazione alle parti con posta elettronica certificata.
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