F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 012 CSA del 6 novembre 2020 (Cagliari Calcio S.p.A./Udinese Calcio S.p.A.) N. 007/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 012/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 007/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 012/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                                Presidente

Paolo Del Vecchio                     Componente relatore

Fabio Di Cagno                         Componente

Franco Granato                         Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 007/CSA/2020-2021, proposto dalla società Cagliari Calcio avverso decisioni merito gara Udinese Calcio/Cagliari Calcio del 4.10.2020 per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 027/Campionati Giovanili del 6.10.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 27.10.2020 l’avv. Paolo Del Vecchio;

Sentito per il Cagliari l’avv. Paolo Marsilio

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Giudice Sportivo decideva di infliggere alla società Cagliari Calcio la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3, a seguito della partita del Campionato Nazionale


Under 17, Serie A e B - 2020/2021, 2 giornata andata, girone B, Udinese Calcio/Cagliari Calcio, disputata in data 4.10.2020, e segnatamente per aver la società Cagliari Calcio effettuato una sostituzione all’33’ del secondo tempo, dopo che erano state già eseguite sostituzioni in tre momenti di gara (Com. Uff. n. 027/Campionati Giovanili del 6.10.2020).

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo la prefata Società Cagliari Calcio, rilevando in fatto un diverso svolgimento degli eventi. In particolare, secondo la reclamante, sussisterebbe un vizio del referto arbitrale, caratterizzato da un grave errore di trascrizione compiuto dal Direttore di Gara. Infatti, la sostituzione effettuata al minuto 11 del secondo tempo ed attribuita dall’arbitro al Cagliari Calcio sarebbe stata in realtà eseguita dall’Udinese Calcio; in via istruttoria, si richiedeva l’ammissione del mezzo di prova audiovisivo e per testimoni; infine, si chiedeva, in via principale, di annullare la sanzione e ripristinare il risultato conseguito sul campo di 1-1, ovvero, in via subordinata, di ridurre la stessa secondo equità in quanto sproporzionata e irragionevole.

Il reclamo proposto dalla Società Cagliari Calcio è fondato e pertanto va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Ai fini della risoluzione del caso in esame, rileva l’art. 11 del Regolamento del Campionato (Comunicato Ufficiale n° 21 del 28/08/2019) che stabilisce che ogni squadra, nelle gare in cui non sono previsti o non vengono effettivamente disputati i tempi supplementari, può effettuare le sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara oltre all’intervallo tra il primo e il secondo tempo e che la violazione di tale norma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del C.G.S. (art. 17 della  precedente versione del C.G.S.).

La diversa valutazione sullo svolgimento del fatto rappresentata dalla reclamante trova riscontro nel mezzo di prova audiovisivo di cui al documento 1 allegato al reclamo, con cui è stato possibile accertare che la sostituzione avvenuta al minuto 11 del secondo tempo della gara Udinese-Cagliari del 4 ottobre 2020 è stata eseguita dalla squadra di casa e non dalla squadra ospite, come erroneamente refertato dal Direttore di gara.

Peraltro, la stessa Udinese Calcio, con dichiarazione di riconoscimento (in atti) dell’8 ottobre 2020, ad oggetto “gara Under 15 Udinese-Cagliari del 4/10/2020”, a firma del Responsabile del Sett. Giovanile Angelo Trevisan, ha attestato che, diversamente da quanto riportato nel rapporto di fine gara, la sostituzione del calciatore n. 10 con il calciatore n. 18 riportata per la squadra del Cagliari al minuto 11 del 2 tempo è invece da attribuirsi alla stessa Udinese Calcio.

Dal mezzo di prova audiovisivo e dalla dichiarazione di riconoscimento depositata dall’Udinese Calcio emergono con tutta evidenza gli elementi della effettiva dimensione e della percezione reale dei fatti relativi alla successione ed all’attribuzione delle sostituzioni, con riferimenti precisi e circostanziati in ordine al tempo delle sostituzioni e ai calciatori interessati dalle stesse.

Pertanto, la Corte, accolta l'istanza istruttoria proposta dalla reclamante, visionata la documentazione e considerati i vari precedenti in termini, ritiene di accogliere il reclamo presentato dalla società Cagliari Calcio, annullando, per l'effetto la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 e ripristinare il risultato conseguito sul campo di 1-1.

La Corte, infine, ha anche accertato che la “riattribuzione” della sostituzione dal Cagliari all’Udinese non comportasse uno “sforamento” a carico dell’Udinese stessa. Ciò non è, perché l’Udinese aveva effettuato già tre sostituzioni, ma una di queste era stata effettuata nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo e quindi non veniva computata nelle tre (ma, da regolamento, si poteva aggiungere alle tre). Quindi alle due sostituzione del 7’ e del 31’ del secondo tempo (e a quella avvenuta nell’intervallo, riportata come 1’), si aggiungeva quella dell’11’ del secondo tempo.

P.Q.M.

accoglie il reclamo, e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata ripristinando il risultato conseguito sul campo di 1-1.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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