F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 018 CSA del 24 novembre 2020 (U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a.r.l.) N. 019/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 018/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 019/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 018/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                                Presidente

Paolo Del Vecchio                     Componente relatore

Fabio Di Cagno                         Componente

Franco Granato                         Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato

la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 019/CSA/2020-2021, proposto dalla società Tolentino 1919 S.S.D. a.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Mosconi Andrea seguito gara Tolentino 1919/Pineto Calcio dell’1.11.2020

per la riforma della Delibera del Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 46 del 04.11.2020

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 13.11.2020 l’avv. Paolo Del Vecchio;

Sentito per il Tolentino il Presidente Avv. Marco Romagnoli e l’allenatore Andrea Mosconi

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con decisione del 04.11.2020 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per due giornate effettive di gara all’allenatore Andrea Mosconi dell’U.S. Tolentino 1919 “per avere rivolto all’Arbitro espressione irriguardosa, allontanato”.

In particolare, dal referto redatto dal Direttore di gara, sig. Marco Di Loreto di Terni, si legge che al 14’ del II tempo l’allenatore Mosconi, a seguito di una decisione arbitrale, urlava: “Era giallo, non ci hai capito un cazzo”.

Propone reclamo l’U.S. Tolentino 1919 in difesa del suo allenatore per chiedere l’annullamento o la riduzione della squalifica, facendo valere a tal fine una diversa ricostruzione fattuale.

Secondo la società maceratese, infatti, l’allenatore Mosconi, posto fuori dalla sua area tecnica, ma non nel terreno di gioco, dopo un fallo di mano, a suo avviso, non correttamente sanzionato, avrebbe solo gridato “era giallo!”, mentre la parte ingiuriosa delle affermazioni riportate nel referto arbitrale sarebbe stata proferita dal team manager, sig. Vittorio Vincioni.

Quest’ultimo ha rilasciato una dichiarazione scritta, allegata al reclamo, con la quale ha riconosciuto e si è attribuito la paternità del turpiloquio. In sostanza, a causa delle mascherine anti-covid, che avrebbero reso le parole indistinte, e a causa della confusione del momento, l’arbitro avrebbe erroneamente attribuito la frase irrispettosa al Mosconi, ignorando il Vincioni.

Il ricorso è parzialmente fondato e, per l’effetto, va accolto negli specifici termini di cui alle motivazioni in

DIRITTO

La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di «espressioni […] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell’onore degli ufficiali di gara» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 212/CGF).

La condotta irriguardosa, invece, è meno grave dell’ingiuria e consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica» (cfr. Corte giust. fed., 28 aprile 2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.; Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.).

La condotta tenuta da mister Mosconi, più che di vera e propria ingiuria, assumerebbe i caratteri della condotta irriguardosa, prevista e punita dall’art. 36, comma 1, lettera a),

del nuovo C.G.S. con la sanzione della squalifica base “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti”.

L’elenco di circostanze attenuanti contenuto nell’art. 13 del C.G.S. non è tassativo, atteso che ai sensi del comma 2 “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”.

Tra queste circostanze, secondo questa Corte, può rientrare anche il carattere scarsamente irriguardoso delle espressioni proferite dall’allenatore marchigiano, elemento che può essere valorizzato per ridurre la squalifica inflitta dal giudice di prime cure al mister della società reclamante.

Le dichiarazioni scritte del team manager Vincioni, allegate al reclamo, pur avendo un ruolo “di contesto” nell’intera vicenda, non appaiono sufficienti a sollevare l’allenatore Mosconi dalla propria responsabilità, atteso che nel processo sportivo il referto arbitrale è connotato da fede privilegiata.

Peraltro vi è anche da aggiungere che nel corso dell’udienza del 13.11.2020 questa Corte ha ascoltato il presidente e l’allenatore della società marchigiana, i quali non hanno fatto alcun riferimento al sig. Vincioni, che avrebbe proferito la parte offensiva della frase.

Appare, quindi, dirimente la scarsa irriguardosità dell’offesa, piuttosto che la presunta diversa attribuzione della paternità dell’offesa, ai fini dell’accoglimento, peraltro parziale, del reclamo.

P.Q.M.

 

accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica da 2 (due) a 1 (una) giornata effettiva di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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