F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 020 CSA del 30 novembre 2020 (Foligno Calcio SSDARL/ASD Cannara) N. 017/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 020/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 017/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 020/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

 

Italo Pappa                                    Presidente

Paolo Del Vecchio                       Componente

Andrea Lepore                             Componente relatore

Franco Granato                            Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

Su reclamo numero RG 017/CSA/2020-2021 promosso dalla società Foligno Calcio SSDARL le sanzioni:

- perdita della gara col punteggio di 0-3,

- penalizzazione di punti 1 in classifica;

- ammenda di € 1.500,00 quale prima rinuncia,

seguito gara Campionato Nazionale Juniores Under 19 Cannara/Foligno Calcio SSDARL del 24.10.2020 (Delibera del Giudice presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 10 del 28.10.2020).

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza, il giorno 13.11.2020 il prof. avv. Andrea Lepore.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 30 ottobre 2020 la Società Foligno calcio presenta reclamo avverso la decisione di cui in epigrafe del giudice sportivo pubblicata in C.U. n. 10 del 28 ottobre 2020, lamentando una illegittima decisione del giudice di prime cure. I fatti possono essere così riassunti: dal 20 ottobre 2020 il calciatore Bertini, tesserato presso la scrivente società, facente parte del gruppo juniores, è stato messo in quarantena per accertato caso di positività al covid-19 di un familiare; in data 19 ottobre 2020 il calciatore ha sostenuto allenamento con il gruppo juniores; il calciatore tesserato del Foligno era nella giornata di sabato, prima della gara, in attesa dell’esito del tampone per accertare la positività al covid-19. La ricorrente, pur consapevole dei tempi particolarmente stretti, non essendo ancora venuta a conoscenza dell’esito del tampone del Bertini per l’inizio dell’incontro, «in via cautelativa ha preferito evitare» – scrive nel reclamo la società Umbra – «possibili focolai di contagio, dando precedenza assoluta alla sicurezza di entrambe le squadre e dei rispettivi staff, nonché della terna arbitrale non facendo presenziare la squadra». Alla luce di quanto sopra è stata presentata lo stesso giorno della gara, 24 ottobre 2020, la richiesta di rinvio a mezzo mail ordinaria al dipartimento interregionale all’attenzione del segretario De Angelis e direttamente all’arbitro presente sul terreno di gioco insieme alla squadra avversaria.

La società ASD Cannara, avversaria del Foligno, ha presentato altresì lettera di nullaosta al rinvio, depositata in atti.

In ragione di ciò la reclamante chiede:

- L’annullamento della sconfitta per 3-0 a tavolino;

- L’annullamento della penalizzazione di n. 1 punti;

- L’annullamento dell’ammenda di € 1500,00.

- La  ripetizione  della  gara  CANNARA-FOLIGNO,  valida  per  la  3a  giornata  del campionato Juniores Nazionale gir. G.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La possibilità per un sodalizio di ottenere la ripetizione della gara in caso di mancata presenza sul terreno di gioco nel giorno previsto dalla Lega di competenza viene basata tradizionalmente sull’istituto della forza maggiore. Norma di riferimento è l’art. 55 delle NOIF, a tenore del quale «Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54 comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con conseguenza prevista dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore». Norma da leggere in combinato disposto con l’art. 10, commi 1 e 4, C.G.S. ai fini della sanzione nel suo complesso.

Orbene, la giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell’errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quali cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall’agente) di esclusione della responsabilità che concorrono ad elidere l’elemento soggettivo dell’illecito, depurando la condotta di quel necessario minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive.

È indubbio che si tratti di una speciale causa di esclusione della responsabilità che ha determinato non poche difficoltà quanto alla sua corretta definizione. La questione, tra l’altro, non è meramente teorica posto che l’accoglimento dell’una piuttosto che dell’altra definizione può comportare una diversa ampiezza dell’area applicativa dell’istituto.

Nel dettaglio, per forza maggiore si intende, in dottrina, ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, al compimento di un’azione.

Va precisato che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all’agente. Tale, peculiare, omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando a ritenere che la stessa possa coincidere con un evento assolutamente “imprevedibile”, tendendo in buona sostanza a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito. Se dunque l’esimente sportiva della forza maggiore  si misura sui concetti  dell’imprevedibilità,  della cogenza e della insuperabilità, è inequivocabile che questa forma di esclusione della responsabilità dei club possa estendersi, allora, anche a quelle situazioni ordinariamente qualificabili come caso fortuito.

E dunque, «se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione» (nel caso di specie, Corte giust. fed., in

C.U. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF).

È noto infatti che il casus costituisce sempre il limite della culpa, nel senso che oltre questo limite non sussiste responsabilità. Sì che l’accertamento deve vertere sugli eventi in modo da comprendere se questi costituiscano o no un impedimento superiore allo sforzo diligente dovuto.

È pur vero che in diverse occasioni, al fine di applicare l’art. 55 delle NOIF, sono state prese in considerazione, più che altro, le avverse condizioni atmosferiche, elementi che non si riscontrano nel caso che occupa.

Tradizionalmente, sia il caso fortuito che la forza maggiore sono caratterizzati dall’«eccezionalità», presente nell’eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere. La posizione delle Corti federali negli anni è orientata nella direzione di ritenere ammissibile l’esimente ex art. 55 NOIF, previa ponderata valutazione del caso concreto da parte del Giudicante soprattutto da un punto di vista fattuale (cfr. Corte sportiva d’appello, in C.U. 21 febbraio 2019, n. 099/CSA).

Tanto chiarito, nel caso di specie – pur comprendendo lo stato d’ansia dei giocatori, dei dirigenti coinvolti e degli altri tesserati –, in virtù delle circolari e dei comunicati ufficiali disposti dalle leghe di competenza sul tema durante l’attuale pandemia (cfr., tra gli ultimi, Protocollo dilettanti - Chiarimenti FIGC - Versione documento 1.0 - 17 settembre 2020), si rileva che la condizione di “potenziale” contagiato del calciatore Bertini, peraltro già isolato, alla data dell’incontro Cannara-Foligno non può consentire a questa Corte di accogliere il reclamo. Essa, infatti, non configura, per quanto sopra delucidato, una concreta causa di forza maggiore tale da impedire la disputa della gara contro l’A.S.D. Cannara.

In ragione di ciò, le sanzioni irrogate dal giudice di prime cure risultano tabellari e conformi, anche sotto l’aspetto della proporzionalità, a quanto indicato dall’art. 10, commi 1 e 4, C.G.S. e dall’art. 53 N.O.I.F.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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