F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 021 CSA del 2 dicembre 2020 (San Marino Academy/SSDARL Women Hellas Verona) N. 010/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 021/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 010/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 021/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                                Presidente

Paolo Del Vecchio                     Componente

Fabio Di Cagno                         Componente relatore

Franco Granato                         Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 010/CSA/2020-2021, proposto dalla società San Marino Academy per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile del 8.10.2020 di cui al Com. Uff. n. 34/DCF

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 30.11.2020 l’Avv. Fabio Di Cagno;

Udita Francesca Lanotte, responsabile del Settore Giovanile della società San Marino Academy;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, con decisione pubblicata sul C.U. n. 34/DCF dell’8.10.2020, infliggeva alla società San Marino Academy la sanzione sportiva della perdita, con il punteggio di 0 -3, della gara SSDARL Women Hellas Verona – San  Marino  Academy,  valevole  per  il  Campionato  Primavera  Femminile  2020/2021, disputata il 4.10.2020 e terminata con il risultato di 2 a 4 in favore di quest’ultima. Infliggeva altresì la sanzione dell’inibizione sino al 15.10.2020 al dirigente accompagnatore sig. Tomassini Gianluca.

Osservava il Giudice Sportivo che la San Marino Academy, inserendo in distinta la calciatrice Scotti Asia, nata il 15.4.2006, aveva violato il Regolamento Primavera della Divisione Calcio Femminile di cui al C.U. n. 235/A del 26.6.2020 che, alla lett. E), n. 5, alla voce “Partecipazione delle calciatrici”, dispone che possono partecipare al torneo le calciatrici nate a partire dal 1° gennaio 2002 in poi e che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età. Rilevava altresì il Giudice Sportivo la violazione del medesimo C.U. anche nella parte in cui consente la partecipazione al Campionato Primavera di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età, purchè autorizzata dalla Divisione Calcio Femminile e nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 34 delle N.O.I.F..

Avverso detto provvedimento, preceduto da rituale preannuncio, proponeva reclamo la società San Marino Academy con atto del 13.10.2020, chiedendone l’annullamento sul presupposto che essa società avesse regolarmente richiesto al competente Comitato Regionale la deroga per la partecipazione al Campionato Primavera della giovane calciatrice Scotti Asia e che il Comitato medesimo, con C.U. n. 12 DIL. del 23.9.2020, aveva autorizzato tale deroga nel rispetto dell’art. 34 N.O.I.F..

Con ordinanza del 28.10.2020 questa Corte Sportiva, rilevato che la società San Marino Academy aveva prodotto al Comitato Regionale Emilia Romagna, in allegato alla richiesta di autorizzazione in deroga (poi comunque concessa), un certificato di idoneità specifica agonistica riferito allo sport della Pallavolo e non già del Calcio, invitava il medesimo Comitato a rendere chiarimenti in ordine a tale circostanza.

La richiesta veniva riscontrata con comunicazione e-mail del 4.11.2020 a firma Lambertini – F.I.G.C. – L.N.D. – C.R.E.R. Corte Sportiva di Appello – Tribunale Federale Territoriale – del seguente, testuale tenore: “in riferimento alla Vs. richiesta in allegato inviamo la documentazione in ns. possesso; quanto da Voi rilevato in merito al certificato di idoneità all’attività agonistica per lo sport, è vero che riporta la dicitura ‘Pallavolo’ e non ‘Calcio’, ma è pur sempre un certificato rilasciato da un Centro di Medicina dello Sport e quindi attendibile a tutti gli effetti dell’agonismo. I Centri di Medicina dello Sport rilasciano i certificati con una sola dicitura sportiva, se un atleta svolge più discipline a livello agonistico, sarebbe costretto a dover pagare altri certificati solo ed esclusivamente per farsi modificare la dicitura da ‘Pallavolo’ a ‘Calcio’. Per questo motivo, essendo noi dei dilettanti, cerchiamo di andare incontro alle famiglie dei nostri atleti, considerato che tutte queste discipline sono affiliate al CONI. Diversamente nella relazione rilasciata dal medico per ‘raggiunta maturità psico-fisica’ viene sempre specificato ‘per partecipare all’attività agonistica del gioco del calcio organizzato dalla L.N.D.’ Sperando di aver chiarito la nostra posizione, porgiamo cordiali saluti”.

Questa Corte Sportiva, con successiva ordinanza del 13.11.2020, onerava la società reclamante della produzione, entro il 30.11.2020, di un certificato di idoneità sportiva per il giuoco del calcio, già rilasciato o a rilasciarsi alla calciatrice Scotti Asia.

Tale certificato (n. 13451, privo di data), rilasciato dal Centro di Medicina dello Sport “Casa di Cura Sol et Salus” di Rimini, è stato prodotto in data 17.11.2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il quadro normativo di riferimento.

Il Comunicato Ufficiale FIGC n. 235/A ha emanato le disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile. Per quanto qui rileva, la disposizione di cui alla lett. E), n. 5, prevede che:

“le squadre partecipanti al Campionato Primavera dovranno essere esclusivamente formate da calciatrici nate dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, regolarmente tesserate per le rispettive società nella stagione in corso.

E’ consentito l’impiego di tre atlete fuori quota, nate dal 1° gennaio 2001.

Al medesimo campionato è consentita la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età, purchè autorizzata dalla Divisione Calcio Femminile e nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 34 delle NOIF.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva”.

L’art. 34 delle N.O.I.F. (come da ultimo modificato on C.U. n. 45/A del 5.8.2020), comma 3, prevede altresì, sempre per quanto di rilievo nella presente fattispecie, che:

“… I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purchè autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti; a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 17, comma 5, C.G.S.”. Il comma 3 bis prevede inoltre che “ai campionati di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al campionato Primavera Femminile è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età”.

In tale contesto regolamentare, risulta dagli atti che la società San Marino Academy, con nota del 21.9.2020, ha inoltrato al C.R. Emilia Romagna la richiesta di autorizzazione a far partecipare al Campionato Femminile Primavera la giovane calciatrice Scotti Asia, nata il 15.4.2006, richiesta accompagnata da una relazione attestante la sua idoneità psico-fisica- attitudinale per la pratica dello sport del calcio e da un certificato di idoneità specifica agonistica per lo sport della pallavolo. Sulla base di tale documentazione, il C.R. Emilia Romagna ha concesso l’autorizzazione richiesta con C.U. n. 12 del 23.9.2020, nonostante, cioè, la produzione di un certificato di idoneità specifica agonistica per altro sport.

Da ciò consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice Sportivo con la decisione oggi impugnata, la calciatrice Scotti Asia aveva titolo, per esservi stata autorizzata, per partecipare alla gara del 4.10.2020 contro la SSDARL Women Hellas Verona, ancorchè l’autorizzazione risulti rilasciata dietro presentazione di documentazione oggettivamente irregolare.

Tale irregolarità tuttavia, oltre a non incidere, come appresso si vedrà, sui requisiti sostanziali di natura sanitaria riferibili alla calciatrice, in ogni caso non sembra potersi imputare alla società San Marino Academy.

Illuminante, in tal senso, è la suddetta nota del 4.11.2020 con la quale il C.R. Emilia Romagna, nel riscontrare l’ordinanza di questa Corte Sportiva del 28.10.2020, afferma che è prassi comune, addirittura indotta dallo stesso Comitato, quella di accettare certificati di idoneità specifici anche per altre discipline sportive, purchè affiliate al CONI, laddove accompagnati dalla relazione del medico che attesta la maturità psico-fisica dell’atleta per lo sporto del calcio. Si tratta, tuttavia, di una prassi evidentemente adottata a fronte di un’interpretazione distorta del D.M. Sanità 18.2.1982, richiamato dall’art. 34 N.O.I.F., il cui art. 3 consente al medico autorizzato di rilasciare un certificato di idoneità agonistica specifica per la disciplina sportiva richiesta, senza necessità di rinnovare la visita medica nel caso in cui sia già stato rilasciato, entro l’anno, altro certificato per una diversa disciplina; ciò che è appunto avvenuto nel caso di specie, ove il certificato di idoneità specifica agonistica per il giuoco del calcio è stato rilasciato alla giovane calciatrice Scotti Asia (a seguito dell’ordinanza di questa Corte Sportiva del 13.11.2020) sul presupposto della stessa visita medica effettuata il 27.1.2020 per il rilascio del certificato di idoneità per la Pallavolo.

Omette tuttavia di considerare il C.R. Emilia Romagna, con grave sottovalutazione del fenomeno, che solo e soltanto il medico sportivo richiesto del certificato può valutare se l’atleta necessita o meno di una nuova visita, ferma la sua facoltà di rilasciare un nuovo certificato avvalendosi di una precedente visita infrannuale: si vuol dire cioè che il rilascio di un nuovo certificato non si risolve certo, come incautamente ritenuto dal predetto Comitato, “solo ed esclusivamente per farsi modificare la dicitura da ‘Pallavolo’ a ‘Calcio’”, a meno di non voler relegare i medici sportivi al ruolo di meri “passacarte”; né si può ritenere, altrettanto incautamente, che l’esercizio di una qualsiasi disciplina sportiva a livello agonistico, purchè affiliata al C.O.N.I., comporti sempre i medesimi accertamenti sanitari, essendo ciò smentito dallo stesso D.M. 18.2.1982 che, non a caso, prevede diverse tabelle di riferimento in funzione della specificità dei vari sport.

Sta di fatto che la posizione della calciatrice Scotti Asia in relazione alla gara SSDARL Women Verona Hellas – San Marino Academy del 4.10.2020 risulta regolare sia sul piano formale che sostanziale: ciò in quanto da un lato, come si è detto, la sua partecipazione al campionato Primavera Femminile era stata comunque autorizzata dal C.R. Emilia Romagna con il C.U. n. 12 del 23.9.2020; dall’altro essa calciatrice risultava comunque idonea anche all’attività agonistica per lo sport del calcio sin dal 27.1.2020 (come risulta dal certificato da ultimo prodotto).

Il reclamo della San Marino Academy deve pertanto essere accolto e, per l’effetto, annullata l’impugnata decisione del Giudice Sportivo, sia con riferimento alla sanzione della perdita della gara (con conseguente ripristino del risultato di 2 a 4 conseguito sul campo), sia con riferimento alla inibizione comminata al dirigente Tomassini Gianluca.

P.Q.M.

accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione del Giudice Sportivo e ripristina il risultato di 2 a 4 conseguito sul campo relativamente alla gara SSDARL Women Hellas Verona/San Marino Academy del 04.10.2020.

Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alle parti.

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