F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 030 CSA del 14 dicembre 2020 (U.S. Pianese S.S.D. S.R.L. /A.S.D. Cannara) N. 026/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 030/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 026/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 030/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                                Presidente

Paolo Del Vecchio                     Componente

Andrea Lepore                           Componente (relatore)

Franco Granato                         Rappresentante A.I.A. ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 026/CSA/2020-2021 proposto dalla società U.S. Pianese

S.S.D. S.r.l. avverso decisioni merito gara Cannara/Pianese dell’1.11.2020 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale pubblicata sul Comunicato Ufficiale N°52 del 16/11/2020);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 30.11.2020, tenutasi in videoconferenza, il prof. avv. Andrea Lepore, uditi gli avv.ti Fabio Giotti per la società U.S. Pianese S.S.D. S.r.l. e Simone Costanzi per la società A.S.D. Cannara

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Pianese propone reclamo avverso la delibera di cui in epigrafe sostenendo che la decisione del giudice di prime cure sia viziata per omessa/contradittoria motivazione.

I fatti di causa vanno brevemente riassunti. Al minuto 9 del primo tempo della gara Cannara- Pianese, quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0, l’assistente n. 2 segnalava all’arbitro una condotta violenta di un calciatore della Pianese individuato nel numero 10, Zini Andrea, che veniva espulso. Successivamente alla redazione del referto di gara e prima della pubblicazione del Comunicato ufficiale n. 46 del 4 novembre 2020, riportante i provvedimenti disciplinari relativi alla gara in esame, l’A.A.2 ha fatto pervenire al giudice sportivo un supplemento di rapporto nel quale ha dichiarato che il calciatore autore della condotta violenta segnalato all’arbitro non era il numero 10, Zini, ma il numero 8, Ghini Nicola, ammettendo pertanto l’errore. In conseguenza di ciò, il giudice sportivo, assumendo anche le immagini televisive inviate dalla reclamante, con provvedimento disciplinare pubblicato sul Comunicato n. 46 del 4 novembre 2020, ha irrogato, nella sezione calciatori espulsi, la squalifica per tre giornate effettive di gara al tesserato della Pianese Ghini Nicola, in base al rapporto dell’assistente e alla prova audiovisiva, mentre non ha assunto alcun provvedimento disciplinare nei confronti di Zini Andrea, quale calciatore effettivamente espulso dal terreno di gioco.

La reclamante, tuttavia, lamenta che il giudice sportivo, pur ravvisando lo scambio di persona, non abbia ritenuto che tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara, omettendo ogni motivazione sulle ragioni fondanti la suddetta valutazione, che condurrebbe ad una contraddittorietà della stessa.

In virtù di quanto affermato, la ricorrente chiede dunque di annullare la delibera del giudice sportivo e per l’effetto dichiarare irregolare la gara Cannara-Pianese disputata in data primo novembre 2020 e disporre la ripetizione della stessa ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lett. c), C.G.S. per tutti i motivi esposti in narrativa. La società Cannara, dal canto suo, sostiene la corretta interpretazione dei fatti e condivide la delibera assunta dal giudice sportivo, allegando a sostegno anche alcuni precedenti di questa Corte.

Il reclamo non è fondato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La società Pianese sostiene nelle sue memorie che si sia configurato un ‘errore tecnico’ degli Ufficiali di Gara, ammesso dagli stessi, e che questo abbia influito sul regolare svolgimento dell’incontro.

Sì che, in primo luogo, questa Corte ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in merito alla qualificazione della fattispecie.

In vero, non si ritiene che la vicenda oggetto del presente reclamo possa essere configurata propriamente quale errore tecnico tale da determinare la ripetizione della gara. Esso si realizza in realtà quando l’arbitro non applica il regolamento, dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza, e non per una interpretazione di un’azione di gioco, come tante altre durante una gara.

Al contrario, nel caso che occupa, la terna arbitrale dimostra di conoscere perfettamente il regolamento e di averlo applicato correttamente secondo quanto segnalato dall’A.A., comminando un’espulsione per una condotta violenta di un calciatore ai danni di altro, circostanza inconfutabile.

Ciò chiarito, in secondo luogo, va analizzata la ratio sottesa agli artt. 57 ss. C.G.S., in tema di assunzione di mezzi audiovisivi quali strumenti di prova, utilizzati dal giudice sportivo. Quest’ultima consiste nell’evitare che immagini televisive, non provenienti da emittenti ufficiali dell’evento concessionarie della Federazione o delle Leghe o da titolari di accordi di ritrasmissione (art. 58, comma 2, C.G.S.), non sottoposte a verifica tramite consulenza tecnica di esperto (art. 58, comma, 3 e 59 C.G.S.) e, soprattutto, fuori dei casi tassativamente previsti (art. 61, commi 2, 3 e 5, C.G.S), possano non soltanto fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo, ma anche incidere di riflesso, in via determinante, su una decisone del giudice sul risultato della gara (così, cfr. Corte sportiva d’appello, 17 febbraio 2020, decisione n. 184).

Segnatamente, in relazione all’art. 61, commi 2 e 5 – normativa, tra l’altro, non suscettibile di interpretazione analogica – è orientamento consolidato quello di ammettere l’utilizzo della

c.d. prova televisiva soltanto per finalità esclusivamente disciplinari, come ha correttamente fatto il giudice di primo grado [art. 10, comma 5, lett. a), C.G.S.]. È dunque inammissibile tale mezzo probatorio per finalità diverse, quale ravvisare un potenziale errore tecnico dell’arbitro, che, inoltre, tale non è nel caso di specie. Come ricordano autorevole dottrina e la giurisprudenza federale, lo strumento del filmato trova impiego nel giudizio sportivo quale elemento di prova (se pienamente e tecnicamente affidabile) per evitare l’errore di persona e al solo fine della corretta irrogazione della sanzione, senza che l’errore di persona possa avere alcun rilievo ai fini (o no) dell’omologazione del risultato ottenuto sul campo, che resta intangibile (cfr. Corte giust. fed., 15 marzo 2013, pres. Sanino, in C.u. FIGC, 10 giugno 2013, n. 293/CGF, ove la prova tv era stata chiesta per rilevare l’erroneità di un’espulsione per doppia ammonizione in assenza della prima ammonizione; e anche Corte sport. app., 17 aprile 2015, pres. Sandulli, in C.u. FIGC, 5 giugno 2015, n. 121, ove la prova televisiva veniva invocata, invano, allo scopo di correggere il presunto errore tecnico dell’arbitro in merito alla mancata irrogazione della sanzione dell’espulsione a carico di un calciatore).

In questa direzione dunque, va salvaguardato il principio di certezza e di intangibilità del risultato del campo, che non può essere messo in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria, mediante l’utilizzo improprio di immagini televisive, di là – va ribadito – da fini puramente disciplinari.

respinge il reclamo in epigrafe.

P.Q.M.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

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