F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 040 CSA del 24 dicembre 2020 (S.S.D. Cynthialbalonga) N. 034/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 040/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 034/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

 

N. 040/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                                    Presidente

Massimiliano Atelli                      Componente relatore

Andrea Lepore                             Componente

Franco Granato                         Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 034/CSA/2020-2021, proposto dalla società S.S.D. Cynthialbalonga, per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la LND – Dipartimento interregionale di cui al Com. Uff. n. 56 del 22.11.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 10.12.2020, il Dott. Massimiliano Atelli;

CONSIDERATO IN FATTO

Con la avversata decisione indicata in premessa, il Giudice sportivo, ha comminato la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calc. Rosania Daniele inflitta seguito gara Real Giulianova/SSD Cynthialbalonga del 22.11.2020, per avere, a gioco fermo, spinto a terra un calciatore avversario ponendogli entrambe le mani sul collo.

Con il reclamo in epigrafe, la Società in titolo ha chiesto la riduzione della squalifica inflitta, assumendo in sostanza che il calciatore avrebbe tenuto una condotta non violenta, avendo questi – come da referto arbitrale – “appoggiato” le proprie mani sulla parte superiore del busto dell'avversario, con il solo fine di evitare ogni possibile contatto fisico, considerato l’atteggiamento aggressivo espresso dall’avversario, tanto che il calciatore avversario atterrato, come specificato nel referto anzidetto, “si rialzava pochi secondi dopo senza alcuna conseguenza fisica”,

CONSIDERATO IN DIRITTTO

In rapporto alla condotta concreta tenuta dal Rosania, per come risultante in atti, e in specie dal referto di gara, questa Corte ritiene che la pena inflitta sia in effetti sovradimensionata in rapporto al reale disvalore del comportamento contestato. Il quadro circostanziale, nel caso di specie, rende credibile trattarsi in effetti più di un gesto di respingimento che non di condotta propriamente aggressiva, e quindi certamente più grave della prima, quale sarebbe stato non già l’appoggiare le mani all’altezza del collo, bensì lo stringere le mani intorno al collo.

Il gravame va pertanto parzialmente accolto, apparendo maggiormente congrua, considerato ogni aspetto, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta a due (2) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla Giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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