F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 046 CSA del 24 dicembre 2020 (calc. Gabriele Piccinini) N. RG 041/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 046/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG 041/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 046/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                                              Presidente

Salvatore Lo Giudice                              Vice presidente relatore

Daniela Morgante                                   Componente

Franco Granato                                  Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. RG 041/CSA/20220-2021, proposto dal sig. Gabriele Piccinini, rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani del foro di Bologna, per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 59 del 30 novembre 2020.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 11 dicembre 2020 l’Avv. Salvatore Lo Giudice; Sentito l’Avv. Mattia Grassani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con l’impugnata decisione, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha irrogato nei confronti del Sig. Gabriele Piccinini, calciatore tesserato per la Lentigione calcio, la squalifica per due giornate di gara “per intervento falloso nei confronti di un avversario a gioco fermo” in riferimento  alla  gara  Real Forte Querceta  S.r.l./Lentigione calcio  del 29.11.2020.

Nel rapporto del Direttore di Gara, in particolare, si rileva che il calciatore Piccinini veniva espulso al 48’ del secondo tempo “per aver a gioco fermo senza possesso del pallone pesta- to il piede e ginocchio dell’avversario reagendo ad un contrasto di gioco ()”.

 

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 7 dicembre 2020, il ricorrente lamenta la sproporzione della sanzione irrogata, in considerazione dell’entità del fatto contestato che, alla luce della corretta ricostruzione dei fatti, deve essere derubricato sotto la specie, meno grave, di comportamento negligente. Contesta in particolare la reclamante, l’erronea rappresentazione dei fatti per come riportata nel referto arbitrale e segnatamente il difetto dei presupposti sui quali si fonda il provvedimento impugnato (“intervento a giuoco fermo” e “senza possesso del pallone”). Sostiene ex adverso, sulla base degli elementi di prova allegati, che l’intervento del proprio tesserato sia avvenuto in contesto di giuoco e senza alcuna intenzionalità lesiva.

Il ricorrente chiede pertanto, in accoglimento del reclamo, la riduzione ad una giornata di gara della squalifica inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

La Corte, esaminati gli atti, sentite le parti con il difensore, ritiene che il reclamo meriti accoglimento. La condotta contestata, infatti, risulta quantomeno affievolita dal comportamento del calciatore che ha immediatamente manifestato il proprio rincrescimento, nonché dal riconoscimento spontaneo dell’avversario che ha ritenuto di dover fornire la sua versione dei fatti in forma scritta, consentendone l’utilizzabilità in questa sede. In tale contesto non avulso dalla finalità agonistica, si impone, a giudizio della Corte la rivalutazione del tratta- mento sanzionatorio con la conseguente riduzione della squalifica nei limiti del presofferto equivalente ad una giornata già scontata o da scontarsi secondo il concreto svolgimento dei calendari disposti dal Dipartimento Interregionale anche alla luce di eventuali rinvii oggi non conosciuti per causa di COVID 19.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nei limiti del presofferto.

Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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