F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 052 CSA del 4 gennaio 2021 (Staiti Lorenzo) N. 064/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 052/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 064/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 052/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa Presidente
Paolo Del Vecchio Componente
Andrea Lepore Componente relatore
Franco Granato Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
su reclamo con procedimento d’urgenza numero RG 064/CSA/2020-2021 proposto dal calc. Staiti Lorenzo Staiti Lorenzo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Lentigione Calcio/Pro Livorno del 20.12.2020 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 75 del 21.12.2020)
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 28 dicembre 2020 il prof. avv. Andrea Lepore.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
In data 22 dicembre 2020 il calciatore Lorenzo Staiti, tesserato per la Polisportiva dilettantistica Lentigione, preannunciava reclamo con procedimento di urgenza ex art. 74
C.G.S. avverso la sanzione della squalifica di due giornate effettive di gara irrogate nei propri confronti dal Giudice sportivo – Dipartimento interregionale Serie D – con C.U. n. 75 del 21 dicembre 2020, a seguito della gara di cui in epigrafe, e richiedeva la trasmissione degli atti ufficiali.
Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, lo Staiti, con nota trasmessa il 24 dicembre 2020, inoltrava formale rinuncia all’azione.
P.Q.M.
preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe, ex art. 49 comma 6 C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.