F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 053 CSA del 4 gennaio 2021 (Calc. Bini Francesco) N. 065/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 053/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 065/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 053/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                                Presidente

Paolo Del Vecchio                     Componente

Andrea Lepore                           Componente relatore

Franco Granato                         Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

su reclamo con procedimento d’urgenza numero RG 065/CSA/2020-2021 proposto dal calc. Bini Francesco avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Imperia/Folgore Caratese del 20.12.2020 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 75 del 21.12.2020);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 28 dicembre 2020 il prof. avv. Andrea Lepore.

Sentito per il reclamante l’Avv. Serena Angileri. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo proposto con procedura d’urgenza ex art. 74, comma 4, C.G.S. del 23 dicembre 2020 il signor Bini Francesco impugna la delibera del giudice sportivo pubblicata nel C.U.

n. 75 della LND dipartimento interregionale del 21.12.2020, di cui in epigrafe, nella parte in cui commina a carico del calciatore la squalifica per tre giornate effettive di gara «per essersi posto fronte a fronte con un calciatore avversario, spingendo con violenza. Alla notifica del provvedimento disciplinare tardava l’uscita dal terreno di gioco».

Il reclamante in particolare tende a sottolineare il contesto di gioco nel quale si sono verificati gli eventi che conducevano il direttore di gara all’espulsione nei suoi confronti. In pratica il Bini afferma di essere intervenuto a seguito di mass confrontation che aveva coinvolto due calciatori diversi. In questa direzione depone anche il referto dell’arbitro, che sanzionava con l’espulsione altro tesserato, De Bode Alessio, per aver colpito con uno schiaffo violento il calciatore Bini. A tale azione il Bini rispondeva, come descritto nel rapporto di gara, ponendosi fronte a fronte con quest’ultimo, facendo indietreggiare il De Bode.

Sì che, contrariamente alla valutazione operata dal giudice di prime cure, il ricorrente ritiene che la condotta da questi tenuta configuri la fattispecie del comportamento antisportivo. A sostegno delle proprie tesi, allega al reclamo una serie di sentenze della giurisprudenza sportiva.

Chiede pertanto, previo accertamento dei fatti esposti, è tenuto conto delle circostanze attenuanti, di derubricare la condotta da violenta a gravemente antisportiva, considerando quale pena il minimo edittale previsto in modo da ridurre la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso di questa Corte, il reclamo risulta fondato nella parte nella quale il ricorrente evidenzia le differenze in termini di qualificazione della condotta, configurando un comportamento antisportivo a carico del calciatore, non propriamente violento.

In vero, come affermato in precedenti giurisprudenziali, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata  volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com. Uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com. Uff. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011), dove si rinviene

«quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23 ottobre 2014). Manca, dunque, anche nel caso di specie il tradizionale segno distintivo rappresentato dalla cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto e ingiustificato.

Sì che, se per un verso va ribadito che i calciatori hanno il dovere di mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare (art. 4 C.G.S.), e di frenare i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte azioni, per altro verso, in ragione di quanto emerso in sede dibattimentale e tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, è vero altresì che è possibile convenire, pur stigmatizzando il comportamento del Bini, che la sanzione deliberata in primo grado possa essere proporzionalmente ridotta. La condotta tenuta dal calciatore non sembra, infatti, caratterizzata da particolare violenza, sì da configurare la fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S. Diversamente, il comportamento del tesserato integra gli estremi della condotta gravemente antisportiva (art. 39 C.G.S.), la quale prevede la sanzione della squalifica di due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia. Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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