F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 054 CSA del 4 gennaio 2021 (Pro Livorno 1919) N. 045/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 054/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 045/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 054/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                                Presidente

Salvatore Lo Giudice                  Vice Presidente

Daniela Morgante                      Componente relatore

Franco Granato                         Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 045/CSA/2020-2021, proposto dalla società Pro Livorno 1919 Sorgenti, rappresentata e difesa dal Presidente p.t., per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 61 del 03.12.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 18 dicembre 2020 il Cons. Daniela Morgante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 05.12.2020 la Società Pro Livorno 1919 Sorgenti proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (C.U. n. 61 del 03.12.2020) con la quale, a seguito della gara Pro Livorno Sorgenti / Real Forte Querceta disputatasi in data 02.12.2020, era stata inflitta, a carico della società la sanzione dell’ammenda di euro 200,00 “per assenza dell’ambulanza”.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società Pro Livorno 1919 Sorgenti faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il reclamo sia fondato e meriti accoglimento.

Risulta pacifico infatti, e documentalmente provato dalla reclamante nei motivi a sostegno dell’atto di impugnazione, che la gara de qua si sia svolta regolarmente con il presidio sanitario dell’ambulanza e degli operatori addetti al servizio, nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti in materia.

Ed infatti, dalla documentazione prodotta a sostegno del gravame e segnatamente dalla dichiarazione scritta inviata alla società ricorrente dal Direttore della Società volontaria di soccorso Croce Verde e Pubblica Assistenza Riunite Anno 1809 Francesco Santini, risulta che durante lo svolgimento della gara, presso l’impianto sportivo “Stadio comunale A. Picchi di Livorno” era presente l’ambulanza con il relativo personale sanitario senza medico a bordo e attrezzata con DAE (l.r. 25/2001).

Pertanto, ritiene la Corte che il reclamo meriti accoglimento e che la sanzione inflitta debba essere annullata.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata.

Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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