F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 064 CSA del 20 gennaio 2021 (FC SSD Sporting Franciacorta ARL) N. 066/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 064/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 066/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 064/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                                Presidente

Paolo Del Vecchio                     Componente

Andrea Lepore                           Componente (relatore)

Franco Granato                          Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

Su reclamo numero RG 066/CSA/2020-2021 proposto dalla società FC SSD Sporting Franciacorta ARL avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Giorgino Davide seguito gara Fanfulla/Sporting Franciacorta del 20.12.2020, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 75 del 21.12.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 05.01.2021 il prof. avv. Andrea Lepore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 27 dicembre 2020 la società Sporting Franciacorta propone reclamo formale avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al proprio calciatore Giorgino Davide deliberata dal giudice sportivo per condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro (cfr. Comunicato ufficiale n. 75 del 21/12/2020 – Dipartimento interregionale Serie D). In particolare la reclamante contesta che dai documenti di gara non comparirebbe alcun riferimento a qualsivoglia espressione ingiuriosa proferita dal proprio tesserato nei

confronti dell’assistente n. 1, sig. Rizzi. Chiede pertanto in accoglimento del ricorso di annullare la residua squalifica di una giornata a carico del Giorgino.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

È bene ricordare, in primo luogo, che l’ingiuria si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte sportiva d’appello, in C.U. FIGC, 21 febbraio 2019, n. 98/CSA; Corte sportiva d’appello, in C.U. FIGC, 23 luglio 2019, n. 005/CSA; Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF).

Tanto chiarito, venendo al caso che occupa, diversamente da quanto affermato dalla reclamante, negli atti di gara e segnatamente nel rapporto dell’assistente Rizzi viene indicata testualmente la frase ingiuriosa rivolta a quest’ultimo dal Giorgino. In ragione di ciò, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara comminata dal giudice di prime cure risulta assolutamente proporzionata al comportamento del calciatore.

P.Q.M.

Respinge.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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