F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 071 CSA del 28 gennaio 2021 (Calc. De Gol Matteo) N. 068/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 071/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 068/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 071/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente 

Andrea Lepore – Componente

Stefano Toschei – Componente relatore Franco Granato – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 068/CSA/2020-2021, proposto dal calciatore Matteo De Gol avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al reclamante in seguito alla gara Gravina Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica /Team Altamura del 23 dicembre 2020 (decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D, pubblicata con C.U. 77 del 24 dicembre 2020);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 14 gennaio 2021 il dott. Stefano Toschei;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Nel corso della gara del campionato di calcio di Serie D, FBC Gravina Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica-Società Team Altamura, disputatasi presso lo Stadio Comunale (“Stefano Vicino”) in data 23 dicembre 2020, al termine della predetta gara l’arbitro, signor Leonardo Tesi, espelleva il calciatore del “Gravina” Matteo De Gol (n. 5) perché “rivolgeva agli avversari frasi minatorie, come “ti spacco la faccia”, e offensive, come “testa di c(…)” “figlio di p(…)”. Inoltre, strattonava gli stessi avversari sia per la maglia che per le braccia” (così, testualmente, nel supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara).

In seguito a detti fatti e alla espulsione del predetto calciatore, il giudice sportivo infliggeva al tesserato, odierno reclamante, la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara con la seguente motivazione: per avere, al termine della gara, strattonato per la maglia alcuni avversari rivolgendogli, nell'occasione, frasi offensive e minacciose. Si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine per riportare la calma”.

Detto provvedimento viene ora sottoposto a reclamo da parte del calciatore del “Gravina” Matteo De Gol che sottolinea come la motivazione espressa dal Giudice

Sportivo, per esternare le ragioni che giustificano l’irrogazione di una così grave sanzione nei suoi confronti, sia del tutto errata poiché, dalla lettura del “supplemento di rapporto di gara, non si intravede, alcun intervento delle Forze dell'Ordine, per riportare la calma in campo. Inoltre, non si intravede nessuna violenza, nei riguardi degli avversari, da parte di De Gol” (così, testualmente, nell’atto di reclamo).

Va inoltre evidenziato, ad avviso del reclamante, che al contrario di quanto è stato sinteticamente descritto nella motivazione del provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo qui impugnato e, prima ancora, nel supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara, l’atteggiamento violento è stato tenuto, nella specie, (non dal calciatore De Gol, ma) dal calciatore Langone (n. 4) della squadra avversaria (Team Altamura) nei confronti di un calciatore del “Gravina”, al quale reagiva l’odierno reclamante che interveniva, mediante gli atteggiamenti enunciati e sanzionati dal G.S., per redimere l'avversario e fargli capire, quello che aveva fatto” (così ancora, testualmente, nell’atto di reclamo).

Ad avviso del reclamante, quindi, considerato che il comportamento nella specie da egli tenuto nei confronti dell’avversario, sebbene possa sinteticamente considerarsi “esagerato”, non può in nessun modo qualificarsi come violento, non avendo provocato alcun dolore all’avversario, anche alla luce di alcuni precedenti giurisprudenziali, la sanzione inflitta di presenta irragionevole ed immotivata e quindi merita, quantomeno, di essere ridotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ritiene utile premettere che la condotta ascritta al calciatore Matteo De Gol risulta essere documentalmente comprovata dal supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte, assume forza fidefacente

(come l’assume ogni referto o rapporto redatto dal direttore di gara, dagli assistenti e dal quarto ufficiale) in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il signor Matteo De Gol ha indirizzato nei confronti degli avversari parole la cui valenza è sicuramente da considerarsi, secondo il comune sentire, offensiva, accompagnando dette frasi da azioni di “strattonamento” che, anche in questo caso come è comunemente percepibile, non possono non considerarsi alla stregua di manifestazioni di atteggiamento violento, indipendentemente dalla circostanza che si sia provocato o meno dolore nei confronti del destinatario di siffatto comportamento.

Deve infatti rilevarsi come, grazie alla puntuale, seppur sintetica, descrizione operata dal direttore di gara in ordine all’episodio e riprodotta nel supplemento di rapporto, si percepisce con nettezza come le espressioni rivolte agli avversari dal De Gol superano significativamente (addirittura) la soglia della irriguardosità e quindi raggiungono decisamente ed effettivamente il livello di una vera e propria capacità offensiva, il che esclude che possano trovare nella specie applicazione precedenti giurisprudenziali idonei a dequotare di rilevanza offensiva il comportamento tenuto dall’odierno reclamante. La sequenza attizia della pronuncia di frasi offensive e di strattonamenti nei confronti di calciatori della squadra avversaria “sia per la maglia che per le braccia” determina, al di là di ogni ragionevole dubbio, il concretizzarsi di una “condotta violenta” nei confronti di altri calciatori posta in essere dal De Gol, senza che la circostanza di non aver provocato dolore ad altri, in seguito agli strattonamenti, possa mitigare la qualificazione nei termini di cui sopra della condotta mantenuta dal predetto calciatore.

Nel caso di specie dunque, per quanto si è appena descritto, trova applicazione la previsione dell’art. 38 C.G.S. a mente del quale “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”.

Dinanzi a quanto sopra riferito scolora il rilievo, evidenziato dal reclamante, dell’errore nel quale, indubbiamente, è incorso il Giudice Sportivo nell’inserire nella motivazione il richiamo all’intervento delle Forze dell’ordine per ristabilire la calma, quando tale evento non è stato registrato dal direttore di gara e non è stato quindi descritto nella integrazione del referto. Tale incongruenza, infatti, alla luce di quanto è stato invece (sopra) confermato in relazione ai fatti che hanno caratterizzato la vicenda che è stata l’occasione per infliggere la sanzione oggetto di reclamo, non modifica il quadro comportamentale riferibile al De Gol e non condiziona la correttezza della decisione assunta dal Giudice Sportivo con riguardo all’entità della sanzione inflitta.

Consegue a quanto sopra che il reclamo, proposto dal calciatore Matteo De Gol della la società FBC Gravina Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al reclamante in seguito alla gara Gravina Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica /Team

Altamura del 23 dicembre 2020, va respinto, in ragione dell’infondatezza dei motivi dedotti e ritenendosi congrua la sanzione inflitta dal Giudice sportivo (della squalifica per 3 giornate effettive di gara).

P.Q.M.

respinge.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

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