F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 072 CSA del 28 gennaio 2021 (A.S.D. Team Altamura) N. 069/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 072/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 069/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 072/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Andrea Lepore – Componente

Stefano Toschei – Componente relatore

Franco Granato – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul ricorso numero RG 069/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.S.D. Team Altamura avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Soumahoro Aboubacar Langone in seguito alla gara Gravina Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica /Team Altamura del 23 dicembre 2020 (decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D, pubblicata con C.U. 77 del 24 dicembre 2020);

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 14 gennaio 2021 il dott. Stefano Toschei; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Nel corso della gara del campionato di calcio di Serie D, FBC Gravina Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica-Società Team Altamura, disputatasi presso lo Stadio Comunale (“Stefano Vicino”) in data 23 dicembre 2020, al termine della predetta gara l’arbitro, signor Leonardo Tesi, espelleva il calciatore del “Team Altamura” Aboubacar Langone (n. 4) perché “brandendo uno scarpino da gioco con una mano, colpiva con violenza un avversario su una spalla provocando dolore, ma senza arrecare danni fisici” (così, testualmente, nel supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara).

In seguito a detti fatti e alla espulsione del predetto calciatore, il giudice sportivo infliggeva al tesserato della odierna società ricorrente la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “Per avere, al termine della gara, preso uno scarpino in mano e colpito, con lo stesso, un calciatore avversario ad una spalla”.

Detto provvedimento viene ora fatto oggetto di ricorso da parte della società Team Altamura che sottolinea, in via principale, come dagli atti prodotti in giudizio emerge con evidenza l’assenza di qualsivoglia “vis lesiva da parte del Langone il cui contegno si espletava in maniera sconveniente, scoordinata ed impropria ma "senza arrecare danni fisici" agli avversari” (così, testualmente, nell’atto di reclamo). La società ricorrente, riferisce che al termine della gara sono stati i calciatori della società Gravina a provocare lo scontro fisico, accompagnato da frasi offensive e razziste (a carico dello stesso Langone), nei confronti dei calciatori della società Team Altamura che si sono trovati, loro malgrado, costretti a difendersi dall’assalto degli avversari. Ne deriva che il Langone, nella concitazione del momento, avendo già in mano gli scarpini da calcio, ha istintivamente toccato con lo scarpino la spalla dell’avversario senza provocare alcun danno fisico al calciatore avversario.

In ragione di tale, più corretta rispetto a quanto emerge dalla decisione del Giudice Sportivo, ricostruzione degli eventi e della condotta tenuta nella specie dal calciatore Langone, non può che “ritenersi sussistente la scriminante dettata dall'attualità dell'ingiustizia della offesa ricevuta e dall'aggressione fisica e verbale in corso”, così da doversi ridurre a due giornate di squalifica la sanzione inflitta, tenuto conto della giurisprudenza in materia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ritiene utile premettere che la condotta ascritta al calciatore Soumahoro Aboubacar Langone risulta essere documentalmente comprovata dal supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte, assume forza fidefacente (come l’assume ogni referto o rapporto redatto dal direttore di gara, dagli assistenti e dal quarto ufficiale) in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il signor Soumahoro Aboubacar Langone ha effettivamente “colpito l'avversario ad una spalla” con uno scarpino, come la stessa società ricorrente ha riferito nel ricorso, confermando sostanzialmente la correttezza del contenuto del supplemento di referto steso dal direttore di gara. Le circostanze che egli riferisce, a giustificazione della propria condotta, anche al fine di mitigarne gli effetti, non è riscontrabile in alcun atto ufficiale del presente contenzioso.

In proposito va ulteriormente chiarito che, se è vero che uno dei calciatori della squadra avversaria (il signor De Gol) è stato individuato dal Giudice Sportivo come autore e protagonista di un comportamento violento accompagnato dalla pronuncia di frasi indubbiamente offensive che avevano come bersaglio i calciatori della squadra Team Altamura e quindi sanzionato, nulla conduce a poter ritenere dimostrato che le frasi ingiuriose (alcune delle quali anche di segno razzista, per come sostiene la società reclamante) e il comportamento violento vedesse quale destinatario diretto il signor Langone e non, per come appare invece dagli atti del presente contenzioso, più calciatori delle due squadre, tanto da potersi dimostrare con assoluta certezza che egli abbia assunto il proprio comportamento di rilevanza disciplinare solo o prevalentemente per potersi difendere da una offesa ovvero da un’azione violenta subiti.

Ad ogni modo e in disparte da quanto sopra, concentrando l’attenzione sulla condotta posta in essere dal Langone, senza alcun dubbio essa va ascritta nell’alveo della categoria delle “condotte violente” nei confronti di altri calciatori, secondo quanto emerge, indubitabilmente, dagli atti del giudizio.

Nel caso di specie dunque, per quanto si è appena descritto, trova applicazione la previsione dell’art. 38 C.G.S. a mente del quale “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”.

Dinanzi a quanto sopra riferito il rilievo, evidenziato dalla società ricorrente, dell’avere il calciatore Langone subito offese e atti violenti ad opera dei calciatori della squadra avversaria, non è utile a scardinare l’impostazione della motivazione che accompagna la decisione sanzionatoria assunta dal Giudice Sportivo, posto che il supplemento di referto del direttore di gara ha puntualmente descritto l’azione imputabile al Langone rappresentandola come indubbiamente violenta (“brandendo uno scarpino da gioco con una mano, colpiva con violenza un avversario su una spalla provocando dolore”).

Consegue a quanto sopra che il ricorso, proposto dalla società A.S.D. Team Altamura avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Soumahoro Aboubacar Langone in seguito alla gara Gravina Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica /Team Altamura del 23 dicembre 2020, va respinto, in ragione dell’infondatezza dei motivi dedotti e ritenendosi congrua la sanzione inflitta dal Giudice sportivo (della squalifica per 3 giornate effettive di gara).

P.Q.M.

respinge.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it