F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 073 CSA del 28 gennaio 2021 (A.S.D. Licata Calcio) N. 070/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 073/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 070/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 073/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

 

composta in videoconferenza dai Sigg.ri:

Italo Pappa – Presidente

Andrea Lepore – Componente (relatore)

Stefano Toschei – Componente

Franco Granato – Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

a seguito del reclamo numero RG 070/CSA/2020-2021 proposto dalla società A.S.D. Licata Calcio avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Guarino Vincenzo seguito gara A.S.D. Rotondo Calcio/A.S.D. Licata del 23.12.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 14.01.2021 il prof. avv. Andrea Lepore. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 2 gennaio 2021 l’A.S.D. Licata Calcio propone reclamo avverso la decisione del giudice sportivo che irrogava la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Guarino Vincenzo. La delibera è pubblicata nel C.u. del Dipartimento interregionale n. 77 del 24 dicembre 2020, relativa alla gara di campionato di cui in epigrafe.

Il sodalizio siciliano sottolinea che in realtà il Guarino al termine dell’incontro si avvicinava ad una avversario ma si limitava soltanto ad appoggiare la propria mano sulla nuca di quest’ultimo. Contesta pertanto la ricostruzione offerta nel rapporto di gara dall’arbitro, il quale, al contrario, riferiva nel proprio referto che il Guarino veniva espulso per condotta violenta in quanto aveva sferrato un forte schiaffo al volto del calciatore Fricano Giacomo.

Il Licata dunque sostiene che la condotta possa al massimo essere qualificata come gravemente antisportiva e non violenta, configurando dunque la fattispecie di cui all’art. 39 C.G.S.

Chiede pertanto in via principale di ridurre la squalifica irrogata dal giudice sportivo ad una sola giornata effettiva di gara e, in via subordinata, di ridurre la sanzione a 2 giornate effettive di gara.

Il ricorso non è fondato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In primo luogo, come affermato in precedenti giurisprudenziali, è bene ricordare che la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23 ottobre 2014).

Va inoltre sottolineato, per altro verso, che il referto della terna arbitrale costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 62 C.G.S.).

Ciò posto, con riguardo al caso di specie, al fine di dirimere qualsiasi dubbio sugli accadimenti, questa Corte ha ritenuto di dover sentire il direttore di gara, il quale ha spiegato in maniera molto dettagliata e precisa la dinamica dell’azione e ha ribadito con  convinzione  la  connotazione  violenta  della  condotta  del  Guarino.  Il  suo

comportamento configura dunque appieno la fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S. Ne deriva che la sanzione del giudice di prime cure è congrua.

P.Q.M.

sentito l’Arbitro, respinge.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

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