F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.1 del 07.09.2020- ASVSSD Stegen Stegona / Mark Milesi – Reg. Prot. 69/TFN-ST Decisione n. 1/TFN-ST 2020/2021 Reg. Prot. 69/TFN-ST

Decisione n. 1/TFN-ST 2020/2021

Reg. Prot. 69/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

avv. Andrea Annunziata – Presidente;

avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente (Relatore);

prof. Domenico Apicella – Componente;

avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;

avv. Laura Vasselli – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 28 agosto 2020,

a seguito del Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dalla società ASVSSD Stegen Stegona (matr. FIGC 62434) avverso il provvedimento del CPA Bolzano – LND di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF del calciatore Mark Milesi (calciatore n. 05.02.1997 – matr. FIGC 6507840),

la seguente

DECISIONE

Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti la ASV SSD Stegen Stegona al fine di sentir revocato lo svincolo del calciatore Milesi Mark riconosciuto dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – LND per inattività, ex art. 109 NOIF.

Preliminarmente il Tribunale Adito non può non evidenziare come il proprio intervento risulta richiesto dalla società si in lingua italiana, ma solo a seguito di iniziative della stessa e del calciatore esclusivamente in lingua tedesca, laddove ogni rappresentazione e successive contrapposizione andavano contestualizzati anche nella lingua italiana, per consentirne la fruizione sul tutto il territorio nazionale e senza dover ricorrere alla “breve sintesi” del Comitato, così da svilire il lavoro del Tribunale di verifica degli elementi formali e sostanziale di cui alle NOIF.

Doveroso quanto sopra, si evidenzia che dalla lettura della “breve sintesi” del Comitato risulta che a fronte della richiesta di svincolo del 12.6.20 ex art. 109 NOIF inoltrata dal calciatore, lamentando il mancato utilizzo per la stagione sportiva 2019/20, la società si è opposta inviando delle lettere di diverso e svariato contenuto, dalla visita medica alle convocazioni agli allenamenti, comunque tutti successivi all’iniziativa del calciatore, adducendo che tale tempistica era da imputare all’interruzione delle attività sportive causa “Covid 19”; il calciatore, con le proprie controdeduzioni al Comitato, evidenziava la tardività delle richieste e delle convocazioni, alcune giunte addirittura successivamente alla

data ufficiale di chiusura della stagione sportiva del 30.6.20.

Risulta versato ad opera della ricorrente il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Acquisito ogni elemento utile ed indispensabile il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti in primo luogo deve rilevare come avverso la richiesta di svincolo per inattività del calciatore la società, nell’opporsi, non ha provveduto a provare la formalizzazione delle contestazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 co. IV delle NOIF di inadempienza del calciatore, senza nulla incidere a riguardo quanto dal tesserato esposto nelle successive missive inviate alla società ed al Comitato, giusta lettura della “breve sintesi” dello stesso, così incorrendo nelle preclusioni del successivo comma 5.

Inoltre, si evidenzia, come la società reclamante non ha provveduto ad inviare alla controparte calciatore il ricorso presentato innanzi all’adito Tribunale, in violazione dell’art. 49 co. IV CGS, così incorrendo nel vizio dell’inammissibilità che, di per se, appare già sufficiente al reietto del ricorso.

Verificato, quindi, la invalidità formale del ricorso questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti ritiene opportuno, in ogni caso, e nel merito, confermare il proprio consolidato orientamento, laddove è evidente come la norma in esame non pone per la validità della richiesta un termine iniziale ma, solo, un termine finale e, pertanto, si ritiene che spetta al giudice, nell’ottica di un principio di ragionevolezza, valutare caso per caso quando la richiesta possa essere accolta, avendo riguardo all’ipotesi specifica dello svincolo per inattività, laddove l’esigenza è quella dell’adeguatezza e congruità rispetto al fine perseguito dal legislatore e, dunque, corollario del principio di uguaglianza, pur in assenza di un contrasto all’interno della disposizione legislativa; dirimente, a tal proposito, è l’indicazione della disponibilità del calciatore a favore della società entro il 30 novembre, poiché non espressamente contestato, quando non abbia “preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva”. Orbene se ne deve dedurre che il calciatore, ai fini dell’accoglimento della propria richiesta, deve dimostrare che era a disposizione della società entro il 30 novembre, abile all’attività sportiva e che la società ha disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione in corso, senza consentirgli di prendere parte, fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 e 4.

È  altrettanto  evidente  e  pregnante  ai  fini  della  decisione  che  bisogna  adottare  e  considerare,  in  quell’ottica  di ragionevolezza, le partite ancora da disputare nel proseguo del campionato, quando sono ancora da disputare più di quattro gare ufficiali, laddove la società ben può opporsi formalmente allo svincolo dimostrando il suo concreto interesse all’impiego del calciatore nel prosieguo del torneo stesso, in uno con l’intento di convocarlo nelle successive gare.   Quindi è lo stesso Comitato che deve vagliare caso per caso la fondatezza della richiesta e dell’opposizione, fermo restando il disposto del co. 5 dell’art. 109 NOIF, secondo cui la mancata opposizione della società allo svincolo, nei modi e termini prescritti, deve essere considerata adesione alla richiesta del calciatore e provvede allo svincolo di autorità dello stesso.

Nel caso di specie l’Adito Tribunale ha verificato come la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF del calciatore sia datata 12.6.20, laddove l’inizio del campionato risale al mese di agosto/settembre e che sino alla data di sospensione di tornei dilettantistici nazionali le società hanno disputato la maggior parte delle partite, ove avrebbero potuto e/o dovuto convocare ed impegnare i propri tesserati, a conferma dell’interesse della loro prestazione sportiva in loro favore.  Orbene la considerazione di tali aspetti deve indurre il Tribunale a valutare il caso di specie secondo il richiamato principio di concretezza e ragionevolezza e, pertanto, deve ritenere il calciatore a disposizione della società dalla data del  tesseramento  a  quella  della  richiesta  di  svincolo,  così  evidenziando  come  la  compagine  sportiva  ha  avuto certamente la possibilità di convocarlo nel corso della stagione sportiva, ed il mancato coinvolgimento  del tesserato è indice di un disinteresse sportivo della stessa, laddove il tentativo di successivo coinvolgimento appare solo formale e con il chiaro intento speculativo di conservare, unicamente, il vincolo, rilevando come l’iniziativa della società sia stata oltremodo intempestiva e, pertanto, si ritiene di rigettare il ricorso.

Ogni altra questione, allo stato, appare assorbente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso presentato dalla società ASVSSD Stegen Stegona e, per l’effetto, conferma il provvedimento emesso dal CPA Bolzano – LND del 02 luglio 2020.

Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 agosto 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

 

IL RELATORE                                                                   IL PRESIDENTE

F.to avv. Vincenzo Esposito Corona                               F.to avv. Andrea Annunziata

Depositato in data 07 settembre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

 

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